Art. 51 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 51 Cost. apre il titolo IV della parte prima, dedicato ai rapporti politici, insieme al diritto di voto (art. 48 Cost.), alla libertà di associazione in partiti (art. 49 Cost.) e al diritto di petizione (art. 50 Cost.). Esso garantisce l’elettorato passivo, cioè il diritto di essere eletti, e più in generale l’accesso agli uffici pubblici, che la Corte costituzionale annovera tra i diritti inviolabili dell’art. 2 Cost. quale aspetto essenziale della partecipazione democratica.
La disposizione declina nel campo politico e amministrativo il principio di eguaglianza dell’art. 3 Cost.: nessuno può essere escluso dalle cariche per ragioni di sesso o di condizione sociale, e la legge può fissare requisiti solo in funzione di interessi costituzionalmente rilevanti. La legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1 ha aggiunto al primo comma il periodo per cui la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini, superando l’orientamento che riteneva illegittima ogni misura differenziata in ragione del sesso nelle candidature.
Contenuto della disposizione
Il primo comma contiene tre elementi. Anzitutto, l’eguaglianza di tutti i cittadini dell’uno e dell’altro sesso nell’accesso agli uffici pubblici, cioè agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, e alle cariche elettive. In secondo luogo, una riserva di legge sui requisiti: la legge può stabilire requisiti positivi (età, cittadinanza, titoli) e negativi, ossia cause di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, purché ragionevoli e proporzionati. Infine, il compito di promuovere le pari opportunità di genere, che legittima le cosiddette azioni positive nella disciplina elettorale.
Il secondo comma consente alla legge di parificare ai cittadini, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cioè le persone di nazionalità italiana prive della cittadinanza (storicamente gli abitanti delle terre irredente).
Il terzo comma attribuisce a chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive due diritti soggettivi: disporre del tempo necessario all’adempimento del mandato e conservare il posto di lavoro. Si tratta di una garanzia strumentale al primo comma, perché impedisce che la condizione di lavoratore dipendente scoraggi la candidatura o la renda economicamente insostenibile.
Profili applicativi
Le cause di ineleggibilità, in quanto eccezioni al principio del libero accesso, sono di stretta interpretazione e non possono essere estese per analogia; devono inoltre essere formulate dalla legge con precisione sufficiente a evitare incertezze applicative. La distinzione pratica è rilevante: l’ineleggibilità impedisce validamente l’elezione e va rimossa entro il termine di presentazione delle candidature (ad esempio con le dimissioni o con il collocamento in aspettativa), mentre l’incompatibilità consente l’elezione ma impone di optare tra le cariche. Le relative controversie, per le elezioni amministrative, sono devolute al giudice ordinario, mentre quelle sulle operazioni elettorali spettano al giudice amministrativo.
Nella materia elettorale il legislatore gode di ampia discrezionalità, censurabile solo per manifesta irragionevolezza. Le misure di riequilibrio di genere (divieto di liste monosesso, quote di lista, doppia preferenza di genere) sono oggi consentite e, anzi, doverose: una disciplina che ne fosse del tutto priva potrebbe risultare lesiva dell’art. 51 Cost. Esse non possono però incidere sul contenuto del diritto di elettorato passivo, ad esempio riservando seggi in ragione del sesso.
Quanto al terzo comma, la conservazione del posto riguarda il rapporto di lavoro e non lo specifico luogo o le mansioni: è legittimo il collocamento d’ufficio in aspettativa dei pubblici dipendenti eletti parlamentari. Il testo unico degli enti locali disciplina aspettative, permessi e divieto di trasferimento degli amministratori locali lavoratori dipendenti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 51 Cost. è specificazione dell’art. 3 Cost., nella dimensione formale e sostanziale, e si collega all’art. 2 Cost. per la natura inviolabile del diritto. L’art. 48 Cost. disciplina l’elettorato attivo, mentre l’art. 56 e l’art. 58 Cost. fissano i requisiti di età per l’elezione alla Camera e al Senato, e l’art. 65 Cost. rinvia alla legge per ineleggibilità e incompatibilità parlamentari. L’art. 117, settimo comma, Cost. impegna le leggi regionali a promuovere la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive, e l’art. 122 Cost. riserva alla legge regionale, nei limiti dei principi statali, il sistema elettorale e i casi di ineleggibilità dei consiglieri. L’art. 97 Cost. impone l’accesso agli impieghi pubblici mediante concorso e fonda, con il buon andamento e l’imparzialità, molte cause di incompatibilità; l’art. 98 Cost. consente limitazioni all’iscrizione ai partiti per magistrati, militari e altre categorie. Sul piano ordinario rilevano il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 60 ss. e 77 ss.) e il d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, sull’incandidabilità.