Art. 53 Cost.

Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947

1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1948

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 53 Cost. è collocato nel titolo IV della parte prima, dedicato ai rapporti politici, accanto al dovere di difesa della Patria (art. 52 Cost.) e al dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54 Cost.). La collocazione è significativa: il concorso alle spese pubbliche è concepito come dovere inderogabile di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), che lega ciascuno alla comunità di cui fa parte.

La disposizione svolge una duplice funzione. Da un lato fonda il potere impositivo, giustificando il prelievo come contributo al finanziamento dei servizi e delle funzioni pubbliche; dall’altro lo limita, imponendo che ogni tributo sia commisurato a un’effettiva attitudine economica del contribuente. La giurisprudenza costituzionale ricostruisce l’art. 53 Cost. come specificazione, in materia tributaria, del principio di eguaglianza e di ragionevolezza dell’art. 3 Cost. Il testo non ha subito modifiche dal 1948.

Contenuto della disposizione

  • Soggetti: il primo comma si rivolge a tutti, non soltanto ai cittadini. Sono tenuti a concorrere anche gli stranieri e gli enti, ogni volta che manifestino capacità contributiva in collegamento con l’ordinamento italiano (residenza, produzione di reddito, possesso di beni nel territorio). Ne discende il principio di universalità dell’imposizione, che vieta esenzioni e prelievi selettivi privi di giustificazione razionale.
  • Oggetto: il dovere riguarda le spese pubbliche e si attua attraverso i tributi (imposte, tasse e contributi). Il principio riguarda la legittimità sostanziale del prelievo, non le modalità della riscossione. Alcune prestazioni patrimoniali imposte, prive dei caratteri del tributo, ricadono invece sotto il solo art. 23 Cost.
  • Capacità contributiva: è l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta, desunta dal presupposto economico al quale il tributo è collegato. Il presupposto può consistere in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza (reddito, patrimonio, consumi, incrementi di valore), scelto discrezionalmente dal legislatore, purché effettivo, attuale e non arbitrario.
  • Progressività: il secondo comma impone che il sistema tributario, considerato nel suo insieme, sia informato a criteri di progressività, in modo che il carico cresca più che proporzionalmente all’aumentare della ricchezza. Il principio non esige che ogni singolo tributo sia progressivo: accanto all’IRPEF possono coesistere imposte proporzionali o fisse, come l’IVA o le imposte sostitutive.

Profili applicativi

Nel contenzioso tributario l’art. 53 Cost. è il parametro più frequentemente invocato nelle eccezioni di legittimità costituzionale. Le questioni ricorrenti riguardano: le presunzioni legali, ammesse se fondate su indici concretamente rivelatori di ricchezza e se non trasformate in certezze assolute senza possibilità di prova contraria; le norme tributarie retroattive, che violano il principio solo quando colpiscono una capacità contributiva non più attuale; i prelievi selettivi che gravano su una sola categoria di contribuenti a parità di ricchezza; le imposte patrimoniali applicate a beni di cui il contribuente non ha la concreta disponibilità.

Sul piano pratico, chi intenda sollevare la questione deve dimostrare non una generica onerosità del tributo, ma la mancanza di collegamento razionale tra presupposto e ricchezza effettiva, oppure un’irragionevole disparità tra situazioni omogenee. Errore frequente è invocare l’art. 53 Cost. contro misure che non hanno natura tributaria, come le riduzioni della perequazione delle pensioni o i contributi di solidarietà che restano nel circuito previdenziale: in tali casi il parametro corretto è l’art. 23 Cost., letto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost.

Va inoltre ricordato che la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), attuativa anche dell’art. 53 Cost., stabilisce in via generale l’irretroattività delle disposizioni tributarie e la tutela dell’affidamento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 28 luglio 1976, n. 200: ogni prelievo deve trovare causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di ricchezza; è illegittima la tassazione definitiva commisurata al reddito di un periodo precedente, senza che il contribuente possa provare la riduzione o il venir meno del reddito nel periodo d’imposta.
  • Corte costituzionale, 1 aprile 1982, n. 63: la capacità contributiva è l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta desumibile da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza scelto dal legislatore, salvo il controllo di arbitrarietà o irrazionalità; il principio riguarda la legittimità sostanziale del prelievo e non le modalità di riscossione.
  • Corte costituzionale, 23 maggio 1966, n. 44: la legge tributaria retroattiva non è di per sé contraria all’art. 53 Cost., ma lo diventa quando colpisce rapporti esauriti, in assenza di una ragionevole presunzione che la ricchezza prodotta in passato sia ancora presente nel patrimonio del contribuente.
  • Corte costituzionale, ord. 24 luglio 2000, n. 341: l’art. 53 Cost. non impone una tassazione uniforme con criteri identici per ogni tributo; un contributo straordinario riferito a un anno d’imposta ancora in corso, con esenzione delle fasce di reddito più basse, non viola i principi di capacità contributiva e di progressività.
  • Corte costituzionale, 5 giugno 2013, n. 116: il contributo di perequazione posto a carico dei soli titolari di pensioni elevate, avente natura tributaria, è illegittimo perché, a parità di reddito, limita irragionevolmente la platea dei soggetti passivi rispetto ai percettori di altri redditi, in violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
  • Corte costituzionale, 9 novembre 2020, n. 234: il prelievo temporaneo sulle pensioni superiori a 100.000 euro che resta all’interno del circuito previdenziale non ha natura tributaria, si sottrae al principio di universalità dell’art. 53 Cost. e trova giustificazione nei principi solidaristici dell’art. 2 Cost.
  • Corte costituzionale, 1 giugno 2023, n. 108: la capacità contributiva non è legata ai soli indici tradizionali di reddito e patrimonio; possono rilevare anche maggiori valori iscritti in bilancio, quando si traducano nella creazione di un nuovo valore economico per il contribuente, come nella rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia.
  • Corte costituzionale, 18 aprile 2024, n. 60: viola gli artt. 3 e 53 Cost. la disciplina dell’IMU che non esenta l’immobile abusivamente occupato e denunciato, poiché la proprietà di un bene di cui il titolare è stato spogliato non costituisce un valido indice di ricchezza.

Rapporti con altre norme

L’art. 53 Cost. opera in stretta connessione con l’art. 3 Cost., di cui è considerato specificazione, e con l’art. 2 Cost., che fonda il dovere di solidarietà economica. L’art. 23 Cost. stabilisce la riserva di legge per ogni prestazione personale o patrimoniale imposta, assicurando il profilo formale della legalità del tributo, mentre l’art. 53 Cost. ne garantisce il profilo sostanziale. L’art. 75, secondo comma, Cost. esclude il referendum abrogativo sulle leggi tributarie; l’art. 81 Cost. sull’equilibrio di bilancio e l’art. 119 Cost. sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali delimitano l’uso della leva fiscale. Gli artt. 31 e 47 Cost. orientano le agevolazioni per la famiglia e la tutela del risparmio. Sul piano ordinario, i principi dell’art. 53 Cost. trovano svolgimento nello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), nel testo unico delle imposte sui redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e nella disciplina delle presunzioni tributarie, alle quali non si applicano i requisiti dell’art. 2729 c.c.