Art. 52 Cost.
Costituzione della Repubblica italiana – 27 dicembre 1947
1. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 52 Cost. apre il titolo IV della parte prima, dedicato ai rapporti politici, insieme agli artt. 53 e 54 Cost. che enunciano gli altri doveri fondamentali del cittadino. La disposizione tutela la sopravvivenza e l’indipendenza della comunità nazionale e, al tempo stesso, impone che l’apparato militare, strumento di quella difesa, resti saldamente inserito nell’ordinamento democratico.
La norma si compone di tre precetti di natura diversa: un dovere morale e giuridico di ordine generale (primo comma), la riserva di legge sul servizio militare (secondo comma) e un principio organizzativo delle Forze armate (terzo comma). Il testo non è mai stato modificato; profondamente mutato è invece il quadro attuativo, dopo la legge 14 novembre 2000, n. 331, che ha istituito il servizio militare professionale, e la legge 23 agosto 2004, n. 226, che ha sospeso la leva obbligatoria dal 1° gennaio 2005. La materia è oggi raccolta nel Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Con la sospensione della leva le questioni pratiche si sono spostate su tre fronti. Il primo è il servizio civile, oggi servizio civile universale ai sensi del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40: la sua riconduzione al dovere di difesa ne determina l’attribuzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di difesa (art. 117, secondo comma, lett. d), Cost.) e ha portato ad ammettere gli stranieri regolarmente soggiornanti. Il secondo è lo statuto dei diritti del militare: libertà di manifestazione del pensiero, diritto di associazione, tutela disciplinare. Il terzo è il diritto penale militare, nel quale l’art. 52 Cost. è invocato tanto come bene da proteggere quanto come limite alla compressione dei diritti del militare.
Un errore frequente è leggere il riferimento al cittadino come preclusione assoluta per i non cittadini: la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che il legislatore può chiamare anche soggetti privi della cittadinanza a prestazioni riconducibili alla difesa e, soprattutto, che l’esclusione degli stranieri residenti dalle attività di solidarietà del servizio civile è irragionevole. Altro equivoco ricorrente riguarda la presunta piena equiparazione del militare al lavoratore pubblico: la libertà sindacale è riconosciuta, ma entro i limiti tracciati dalla legge 28 aprile 2022, n. 46, e con il divieto di sciopero.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 52 Cost. va coordinato con l’art. 11 Cost., che ripudia la guerra come strumento di offesa e orienta la difesa a finalità esclusivamente difensive e di cooperazione internazionale; con l’art. 78 Cost., sulla deliberazione dello stato di guerra da parte delle Camere, e l’art. 87 Cost., che attribuisce al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate. L’art. 54 Cost. impone il dovere di fedeltà alla Repubblica, di cui il dovere di difesa costituisce una specificazione; l’art. 98, terzo comma, Cost. consente limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per i militari di carriera; l’art. 103, terzo comma, Cost. disciplina la giurisdizione dei tribunali militari. I diritti dei militari si misurano infine con gli artt. 21, 39 e 40 Cost. e con l’art. 117, primo comma, Cost., attraverso il quale operano la CEDU e la Carta sociale europea.