Art. 136-terdecies CPI Impugnazioni

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Avverso la sentenza della Commissione dei ricorsi può essere proposto ricorso per cassazione, entro il termine di cui all’articolo 325 del codice di procedura civile, per i motivi di cui ai numeri da 1 a 5 dell’articolo 360, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Si applica l’articolo 373 del codice di procedura civile.

3. La sentenza della Commissione è impugnabile per revocazione ai sensi dell’articolo 395 e seguenti del codice di procedura civile.

4. Il termine per il ricorso per revocazione è di trenta giorni dalla data della notificazione della sentenza, nei casi di cui ai numeri 4 e 5 dell’articolo 395 del codice di procedura civile, e di trenta giorni dalla data di conoscenza dell’evento, nei casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 23 marzo 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.