Art. 136-decies CPI Procedimento di correzione
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la Commissione può procedere d’ufficio o su istanza di parte e provvede con ordinanza in Camera di consiglio.
2. La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indicazione dell’ordinanza che l’ha disposta.