Art. 128 CPI Consulenza tecnica preventiva
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. Le istanze per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall’art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.