Art. 128 CPI Consulenza tecnica preventiva

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Le istanze per l’espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall’art. 696-bis del codice di procedura civile, si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.