Art. 131 CPI Inibitoria

Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l’ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
L’inibitoria e l’ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

1-bis. Comma abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

1-ter. Comma abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

1-quater. Comma abrogato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 131.

2. Pronunciando l’inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento.

Testo in vigore dal 2 settembre 2010

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.