Art. 133 CPI Tutela cautelare dei nomi a dominio
Codice della proprietà industriale – D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
1. L’Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all’inibitoria dell’uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.