Art. 259 disp. att. c.p.p. Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. La riunione non può essere disposta e la connessione non opera tra i procedimenti che proseguono con l’osservanza del codice abrogato e quelli per i quali si applica il codice.