Art. 256 disp. att. c.p.p. Criteri per il rinvio a giudizio
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonché l’ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all’esito della istruttoria dibattimentale, la condanna dell’imputato.