Art. 257 disp. att. c.p.p. Criteri per l’emissione delle sentenze di proscioglimento
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall’articolo 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale.