Art. 257 disp. att. c.p.p. Criteri per l’emissione delle sentenze di proscioglimento

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall’articolo 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.