Art. 246 disp. att. c.p.p. Questioni pregiudiziali

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizione del codice nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non è più consentita, la relativa ordinanza è revocata.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.