Art. 252 disp. att. c.p.p. Infermità di mente sopravvenuta all’imputato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando l’imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell’articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73 commi 1, 2 e 3 del codice.

2. I provvedimenti previsti dall’articolo 73 commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.