Art. 254 disp. att. c.p.p. Formule di proscioglimento
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice.
1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1989
Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.
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