Art. 72-bis c.p.p. Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell’imputato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall’articolo 70, risulta che lo stato mentale dell’imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere o sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.(299)

Testo in vigore dal 13 aprile 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (299)

La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.