Art. 60 c.p.p. Assunzione della qualità di imputato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell’articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo.

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere e qualora sia disposta la revisione del processo oppure la riapertura dello stesso a seguito della rescissione del giudicato o di accoglimento della richiesta prevista dall’articolo 628-bis.

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 60 c.p.p. apre il titolo IV del libro I, dedicato all’imputato, e fissa il momento in cui una persona assume, conserva e riassume la qualità di imputato. La norma ha una funzione definitoria di grande rilievo sistematico: il codice distingue nettamente la persona sottoposta alle indagini, cioè il soggetto nei cui confronti il pubblico ministero svolge accertamenti preliminari, dall’imputato, cioè il soggetto contro il quale è stata esercitata l’azione penale con la formulazione di un’imputazione. Il passaggio segna l’ingresso nel processo vero e proprio e coincide con l’esercizio dell’azione penale (art. 405 c.p.p.).

La ratio è garantistica e di certezza. Dalla qualità di imputato discendono diritti, facoltà e incompatibilità: l’incompatibilità a testimoniare, il regime delle dichiarazioni, la partecipazione alle udienze, le regole sulla rappresentanza dell’ente nel processo da reato. Collegare l’acquisto della qualità a un atto formale e documentato evita incertezze sul regime applicabile. L’art. 61 c.p.p., poi, estende alla persona sottoposta alle indagini i diritti e le garanzie dell’imputato, così che la distinzione non si traduce in un vuoto di tutela.

Il testo ha subito modifiche limitate: la legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha inciso sul comma 1, includendovi gli atti introduttivi dei riti allora riformati; l’art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha aggiunto al comma 3 la riassunzione della qualità in caso di riapertura del processo a seguito della rescissione del giudicato o dell’accoglimento della richiesta prevista dall’art. 628-bis c.p.p. Per il procedimento davanti al giudice di pace occorre considerare l’art. 3 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274.

Contenuto della disposizione

Acquisto della qualità (comma 1). La persona diviene imputata quando il reato le è attribuito in uno degli atti tipici con cui si esercita l’azione penale: la richiesta di rinvio a giudizio, la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di decreto penale di condanna, la richiesta di applicazione della pena formulata nel corso delle indagini ai sensi dell’art. 447, comma 1, c.p.p., il decreto di citazione diretta a giudizio e il giudizio direttissimo. L’elenco è tassativo e coerente con il catalogo dell’art. 405 c.p.p.: non conta la gravità degli indizi né la consapevolezza dell’interessato, ma la formalizzazione dell’addebito.

Conservazione (comma 2). La qualità si conserva in ogni stato e grado del processo fino a che la sentenza di non luogo a procedere non sia più impugnabile, la sentenza di proscioglimento o di condanna sia divenuta irrevocabile o il decreto penale sia divenuto esecutivo. Dopo tali momenti la persona assume, a seconda dei casi, la posizione di prosciolto o di condannato, rilevante nella fase esecutiva.

Riassunzione (comma 3). La qualità rivive in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434 e seguenti c.p.p.), di revisione (artt. 629 e seguenti c.p.p.), di riapertura del processo dopo la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.) e di accoglimento della richiesta di eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione europea (art. 628-bis c.p.p.).

Profili applicativi

Incompatibilità e testimonianza. Dalla qualità formale dipende in larga misura il regime delle dichiarazioni: chi è imputato nello stesso procedimento o in un procedimento connesso non può essere sentito come testimone (art. 197 c.p.p.) e va esaminato con le forme dell’art. 210 c.p.p. La giurisprudenza distingue tra posizione formale e posizione sostanziale: il pubblico ministero che raccoglie dichiarazioni di chi avrebbe dovuto essere indagato incorre nell’inutilizzabilità dell’art. 63 c.p.p., ma il giudice non può attribuire di propria iniziativa la qualità di imputato.

Responsabilità degli enti. L’art. 60 c.p.p. si applica anche nel procedimento a carico dell’ente in forza del rinvio generale dell’art. 34 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Ne deriva, ad esempio, che il divieto per il legale rappresentante imputato del reato presupposto di rappresentare l’ente (art. 39 dello stesso decreto) presuppone una qualità attuale e cessa quando il processo a suo carico si è definito con sentenza irrevocabile.

Terzi e posizioni non coincidenti. Soggetti diversi dall’imputato, come il terzo intestatario di beni confiscati, non acquistano tale qualità e trovano tutela negli strumenti loro dedicati, anche in sede esecutiva.

Errori frequenti. Ricorrono l’uso promiscuo dei termini indagato e imputato negli atti difensivi, l’erronea convinzione che l’iscrizione nel registro dell’art. 335 c.p.p. o l’avviso dell’art. 415-bis c.p.p. facciano assumere la qualità di imputato, e la mancata considerazione del momento in cui la qualità cessa ai fini delle incompatibilità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. II, 6 maggio 2025, n. 16932: la nozione di imputato rilevante per il divieto di rappresentanza dell’ente previsto dall’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 si ricava dall’art. 60 c.p.p., applicabile per effetto del rinvio dell’art. 34 del decreto; il divieto presuppone una qualità attuale e non opera quando il procedimento a carico del rappresentante si è chiuso con sentenza irrevocabile; sentenza annullata senza rinvio.
  • Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2025, n. 3849: il giudice non può attribuire di propria iniziativa la qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, ma deve solo verificare che non sia già stata formalmente assunta; l’inutilizzabilità dell’art. 63 c.p.p. presuppone, oltre alla posizione sostanziale del dichiarante, la successiva instaurazione formale di un procedimento a suo carico; ricorso rigettato.
  • Cassazione penale, sez. I, 29 ottobre 2024, n. 39710: è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, anche con riguardo all’art. 60 c.p.p., per non essere il terzo proprietario del bene da confiscare equiparato all’imputato, poiché la sua tutela è assicurata dall’incidente di esecuzione; ricorsi rigettati.

Rapporti con altre norme

L’art. 60 c.p.p. si integra con l’art. 61 c.p.p., che estende alla persona sottoposta alle indagini i diritti e le garanzie dell’imputato, e con l’art. 405 c.p.p., che individua le forme di esercizio dell’azione penale. Gli atti introduttivi richiamati sono disciplinati dagli artt. 416 (richiesta di rinvio a giudizio), 449 e seguenti (giudizio direttissimo), 453 e seguenti (giudizio immediato), 459 (decreto penale), 447 (patteggiamento nel corso delle indagini) e 552 c.p.p. (citazione diretta). Le vicende del comma 3 rinviano agli artt. 434-437 c.p.p. sulla revoca della sentenza di non luogo a procedere, agli artt. 629 e seguenti sulla revisione, all’art. 629-bis sulla rescissione del giudicato e all’art. 628-bis c.p.p. Sul regime delle dichiarazioni incidono gli artt. 63, 64, 197 e 210 c.p.p.; per gli enti vengono in rilievo gli artt. 34 e 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Sul piano costituzionale, la distinzione tra indagato e imputato si raccorda con la presunzione di non colpevolezza dell’art. 27, secondo comma, Cost. e con le garanzie dell’art. 111 Cost.