Art. 61 c.p.p. Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.
2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.