Art. 61 c.p.p. Estensione dei diritti e delle garanzie dell’imputato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. I diritti e le garanzie dell’imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari.

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.