Art. 63 c.p.p. Dichiarazioni indizianti
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.
2. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 63 c.p.p., inserito nel titolo IV del libro I dedicato all’imputato, regola il caso in cui una persona sentita come testimone o come persona informata sui fatti renda dichiarazioni autoindizianti, cioè dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, oppure avrebbe dovuto essere sentita fin dall’inizio come indagata. La norma presidia il principio nemo tenetur se detegere, espressione del diritto di difesa dell’art. 24, secondo comma, Cost.: nessuno può essere costretto, sotto l’obbligo di verità gravante sul testimone, a fornire elementi contro se stesso senza le garanzie riservate all’indagato (assistenza del difensore, avvertimenti dell’art. 64 c.p.p., facoltà di non rispondere).
La disposizione impedisce all’autorità procedente di aggirare tali garanzie attribuendo al dichiarante una qualifica formale diversa da quella sostanziale. Il testo è quello originario del codice del 1988, rimasto invariato.
Contenuto della disposizione
Comma 1: dichiarazioni indizianti sopravvenute. Se, davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, una persona non imputata o non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità:
Le dichiarazioni rese fino a quel momento non possono essere utilizzate contro chi le ha rese; restano invece utilizzabili nei confronti di terzi.
Comma 2: qualità di indagato originaria. Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio come imputato o indagato, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate affatto: l’inutilizzabilità è assoluta, opera erga omnes e quindi anche nei confronti dei coimputati o di altri soggetti.
Il discrimine tra le due ipotesi sta nel momento in cui gli indizi a carico del dichiarante erano disponibili: se esistevano già prima dell’audizione, la sanzione è quella più grave del comma 2; se emergono nel corso dell’esame, opera il comma 1.
Profili applicativi
Accertamento della qualità sostanziale. Il giudice verifica in termini sostanziali, e non in base a indici formali come l’iscrizione nel registro, se al momento dell’audizione esistessero indizi non equivoci di reità conosciuti dall’autorità procedente. Non bastano sospetti, intuizioni personali dell’interrogante o elementi meramente ipotetici. Il controllo si compie con giudizio ex ante, riportandosi alla situazione conoscitiva del momento in cui le dichiarazioni furono assunte.
Tempus regit actum. Le dichiarazioni rese da chi, all’epoca, rivestiva soltanto la qualità di persona informata restano utilizzabili verso i terzi anche se, in seguito, il dichiarante assume la veste di indagato per gli stessi fatti diversamente qualificati. Il caso tipico è quello del privato sentito come vittima di concussione e poi indagato per corruzione dopo la riqualificazione del fatto.
Eccezione in giudizio. Chi deduce l’inutilizzabilità deve indicare gli elementi indizianti già acquisiti al momento dell’audizione e, in sede di impugnazione, illustrare la decisività della prova contestata secondo la cosiddetta prova di resistenza; la censura che si limita a riproporre la tesi della qualità di indagato, senza confrontarsi con la motivazione, è inammissibile.
Ambito. La norma si applica anche alle dichiarazioni rese davanti alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni (art. 351 c.p.p.) e alle audizioni dibattimentali; per il testimone che in dibattimento rende dichiarazioni autoindizianti vale la regola specifica dell’art. 198, comma 2, c.p.p. sul privilegio contro l’autoincriminazione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 63 c.p.p. si completa con l’art. 64 c.p.p., che disciplina le regole generali dell’interrogatorio e gli avvertimenti all’indagato, e con l’art. 61 c.p.p., che estende alla persona sottoposta alle indagini i diritti e le garanzie dell’imputato. Nel corso delle indagini rilevano l’art. 350 c.p.p. sulle sommarie informazioni dell’indagato e l’art. 351 c.p.p. sulle informazioni da persone informate, nonché l’art. 362 c.p.p. per l’assunzione di informazioni da parte del pubblico ministero. In dibattimento l’art. 198, comma 2, c.p.p. esonera il testimone dall’obbligo di deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale, mentre gli artt. 197-bis e 210 c.p.p. disciplinano l’esame dell’imputato in procedimento connesso e del testimone assistito. La sanzione dell’inutilizzabilità si coordina con l’art. 191 c.p.p. Sul piano costituzionale vengono in rilievo l’art. 24 Cost. e l’art. 111, terzo comma, Cost.