Art. 64 c.p.p. Regole generali per l’interrogatorio

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all’interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze.

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

3. Prima che abbia inizio l’interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:
a)le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;
b) salvo quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;
c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall’articolo 197 e le garanzie di cui all’articolo 197-bis.(302)

3-bis. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell’avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l’ufficio di testimone.

Testo in vigore dal 8 giugno 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (302)

La Corte Costituzionale, con sentenza 6 aprile - 5 giugno 2023 n. 111 (in G.U. 1ª s.s. 07/06/2023 n. 23), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti ivi indicati siano rivolti alla persona sottoposta alle indagini o all’imputato prima che vengano loro richieste le informazioni di cui all’art. 21 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 64 c.p.p., collocato nel titolo IV del libro I dedicato all’imputato, detta le regole generali per l’interrogatorio, valide in ogni stato e grado del procedimento e per qualunque autorità lo conduca: pubblico ministero, giudice o polizia giudiziaria delegata. L’interrogatorio è insieme mezzo di difesa e fonte di conoscenza per l’autorità; la norma ne presidia la prima funzione, garantendo che le dichiarazioni dell’indagato o dell’imputato siano libere e consapevoli. Vi trovano attuazione il diritto al silenzio e il principio nemo tenetur se detegere, ricondotti all’art. 24 Cost. e all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché la tutela della libertà morale della persona (art. 13 Cost.).

La legge 1° marzo 2001, n. 63, attuativa dei principi del giusto processo (art. 111 Cost.), ha sostituito l’originario comma 3 con i commi 3 e 3-bis, introducendo l’avvertimento sull’utilizzabilità delle dichiarazioni contro il dichiarante e quello sull’assunzione dell’ufficio di testimone. La Corte costituzionale, con la sentenza 5 giugno 2023, n. 111, ha dichiarato illegittimo il comma 3 nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti siano rivolti alla persona prima che le vengano richieste le informazioni personali dell’art. 21 disp. att. c.p.p.

Contenuto della disposizione

Libertà della persona (comma 1). L’indagato interviene libero all’interrogatorio anche se detenuto o in custodia cautelare, salve le cautele necessarie a prevenire il pericolo di fuga o di violenze. La regola esclude forme di costrizione fisica che possano incidere sulla spontaneità delle risposte.

Divieto di metodi coercitivi (comma 2). Non possono essere usati, neppure con il consenso dell’interessato, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti: ipnosi, sostanze psicoattive, macchine della verità. Il consenso è irrilevante perché il bene tutelato è indisponibile.

Avvertimenti (comma 3). Prima dell’interrogatorio la persona deve essere avvertita che: a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti; b) salvo l’obbligo di rispondere sulle generalità previsto dall’art. 66, comma 1, c.p.p., ha facoltà di non rispondere, ma il procedimento seguirà comunque il suo corso; c) se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di altri assumerà, in ordine a essi, l’ufficio di testimone, salve le incompatibilità dell’art. 197 c.p.p. e le garanzie dell’art. 197-bis c.p.p.

Sanzioni (comma 3-bis). L’omissione degli avvertimenti delle lettere a) e b) rende inutilizzabili le dichiarazioni rese. L’omissione dell’avvertimento della lettera c) produce un effetto più circoscritto: le dichiarazioni sulla responsabilità altrui non sono utilizzabili contro i terzi e il dichiarante non potrà assumere, su quei fatti, l’ufficio di testimone.

Profili applicativi

Ambito soggettivo. Le regole valgono per l’interrogatorio dell’indagato e dell’imputato, ma l’avvertimento della lettera c) va dato anche all’imputato in procedimento connesso o collegato esaminato ai sensi dell’art. 210 c.p.p. È tuttavia necessario che il dichiarante non sia coinvolto nello stesso fatto: quando riferisce di vicende che lo riguardano direttamente, non si pone la questione della sua assunzione della veste di testimone.

Onere di deduzione. Il giudice deve essere messo in condizione di conoscere la posizione processuale del dichiarante: se l’incompatibilità o la qualità di indagato in procedimento collegato non risultano dagli atti del fascicolo dibattimentale, spetta alla parte interessata dedurle. L’eccezione proposta solo in sede di impugnazione, senza elementi concreti, è destinata all’insuccesso.

Contenuto dell’avviso. L’avvertimento della lettera c) riguarda l’assunzione della qualità di testimone, non l’illustrazione analitica delle conseguenze delle dichiarazioni mendaci, che sono comunque richiamate dalla formula di impegno dell’art. 497 c.p.p.

Informazioni personali. Dopo la sentenza costituzionale n. 111 del 2023, gli avvertimenti devono precedere anche la richiesta delle informazioni dell’art. 21 disp. att. c.p.p. (soprannomi, condizioni di vita, precedenti, procedimenti pendenti). L’obbligo di dichiarare le proprie generalità resta però fermo, sicché la pronuncia non consente di invocare la mancanza degli avvisi per giustificare la falsa attestazione dell’identità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 22 luglio 2024, n. 30016: gli avvertimenti dell’art. 64 c.p.p. e la dichiarazione di impegno dell’art. 497 c.p.p. per l’imputato in procedimento connesso o collegato riguardano esclusivamente il dichiarante non coinvolto nello stesso fatto.
  • Cassazione penale, sez. V, 23 aprile 2026, n. 14817: richiamando le Sezioni Unite, sono inutilizzabili le dichiarazioni dibattimentali dell’imputato in procedimento connesso o collegato non precedute dall’avvertimento della lettera c); la situazione di incompatibilità, se non risulta dagli atti, va però dedotta dalla parte.
  • Cassazione penale, sez. V, 31 marzo 2026, n. 12227: la lettera c) impone di avvertire il dichiarante che assumerà la veste di testimone, avviso presidiato da inutilizzabilità, e non di illustrargli le conseguenze dell’assunzione di tale qualità, richiamate dalla formula dell’art. 497 c.p.p.
  • Cassazione penale, sez. V, 18 maggio 2026, n. 17828: la sentenza costituzionale n. 111 del 2023 riguarda le informazioni personali dell’art. 21 disp. att. c.p.p. e non si attaglia alla falsa dichiarazione delle proprie generalità; è stata quindi annullata l’assoluzione fondata su tale richiamo.
  • Corte costituzionale, 5 giugno 2023, n. 111: il comma 3 è illegittimo nella parte in cui non prevede che gli avvertimenti siano rivolti all’indagato o all’imputato prima della richiesta delle informazioni dell’art. 21 disp. att. c.p.p., in attuazione del diritto al silenzio.

Rapporti con altre norme

L’art. 64 c.p.p. si applica a tutti gli interrogatori: quello del pubblico ministero (art. 375 c.p.p.), quello di garanzia dopo l’applicazione di una misura cautelare (art. 294 c.p.p.), quello preventivo introdotto dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., quello in sede di convalida dell’arresto (art. 391 c.p.p.) e quello delegato alla polizia giudiziaria (art. 370 c.p.p.). Si integra con l’art. 65 c.p.p. sull’interrogatorio nel merito e con l’art. 66 c.p.p. sulla verifica dell’identità. L’avvertimento della lettera c) si coordina con gli artt. 197, 197-bis e 210 c.p.p. sull’esame delle persone imputate in procedimento connesso e sulla testimonianza assistita, nonché con l’art. 497 c.p.p. sulla formula di impegno. L’inutilizzabilità è regolata in via generale dall’art. 191 c.p.p.; il divieto del comma 2 trova riscontro nell’art. 188 c.p.p. sulla libertà morale nell’assunzione della prova. Vengono inoltre in rilievo l’art. 21 disp. att. c.p.p. e, sul piano sostanziale, l’art. 495 c.p. Il fondamento costituzionale è negli artt. 13, 24 e 111 Cost.