Art. 66-bis c.p.p. Verifica dei procedimenti a carico dell’imputato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all’autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai fini dell’applicazione della legge penale.

Testo in vigore dal 28 luglio 2005

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.