Art. 430-bis c.p.p. Divieto di assumere informazioni

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. È vietato al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria e al difensore assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell’articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio o ai sensi dell’articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall’articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l’assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.