Art. 420-bis c.p.p. Assenza dell’imputato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se l’imputato, libero o detenuto, non è presente all’udienza, il giudice procede in sua assenza:
a) quando l’imputato è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell’atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto;
b) quando l’imputato ha espressamente rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento ai sensi dell’articolo 420-ter, ha rinunciato espressamente a farlo valere.

2. Il giudice procede in assenza dell’imputato anche quando ritiene altrimenti provato che lo stesso ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all’udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole. A tal fine il giudice tiene conto delle modalità della notificazione, degli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, della nomina di un difensore di fiducia e di ogni altra circostanza rilevante.

3. Il giudice procede in assenza anche fuori dai casi di cui ai commi 1 e 2, quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.(307)

4. Nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 il giudice dichiara l’imputato assente. Salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato dichiarato assente è rappresentato dal difensore.

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell’articolo 420-quater, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso di cui all’articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati all’imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

6. L’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato è revocata anche d’ufficio se, prima della decisione, l’imputato compare.
L’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto:
a) se fornisce la prova che, per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, si è trovato nell’assoluta impossibilità di comparire in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto e che non ha potuto trasmettere tempestivamente la prova dell’impedimento senza sua colpa;
b) se, nei casi previsti dai commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non essere potuto intervenire senza sua colpa in tempo utile per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto;
c) se comunque risulta che le condizioni per procedere in sua assenza non erano soddisfatte.

7. Fuori del caso previsto dal comma 6, se risulta che le condizioni per procedere in assenza non erano soddisfatte, il giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza che dichiara l’assenza dell’imputato e provvede ai sensi del comma 5.

Testo in vigore dal 3 novembre 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (307)

La Corte Costituzionale, con sentenza 27 settembre - 26 ottobre 2023, n. 192 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata a New York il 10 dicembre 1984, ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1988, n. 498, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 420-bis c.p.p., collocato nel titolo IX del libro V dedicato all’udienza preliminare, disciplina il processo in assenza, cioè la possibilità di celebrare il giudizio quando l’imputato, pur regolarmente chiamato, non compare. La norma si muove tra due esigenze contrapposte: da un lato l’efficienza del processo, che non può restare paralizzato dalla mancata comparizione di chi conosce l’accusa; dall’altro il diritto dell’imputato di partecipare personalmente al proprio processo, garantito dagli artt. 24 e 111 Cost. e dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, come interpretato dalla Corte di Strasburgo.

La disposizione ha una storia articolata. Introdotta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, che scompose l’originario art. 420 c.p.p., è stata integralmente sostituita dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che abolì la contumacia e introdusse il processo in assenza fondato su indici presuntivi di conoscenza (elezione di domicilio, nomina del difensore di fiducia, sottoposizione a misura cautelare). La riforma Cartabia (art. 23, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) l’ha nuovamente riscritta, abbandonando gli automatismi e ponendo al centro l’effettiva conoscenza della pendenza del processo e la volontarietà della mancata partecipazione. Sul testo vigente è poi intervenuta la Corte costituzionale con una pronuncia additiva relativa ai delitti di tortura.

Contenuto della disposizione

Casi di procedibilità in assenza (comma 1). Il giudice procede senza ulteriori verifiche quando l’imputato, libero o detenuto, è stato citato con notificazione a mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell’atto, ovvero quando ha espressamente rinunciato a comparire o, pur sussistendo un legittimo impedimento ai sensi dell’art. 420-ter c.p.p., ha rinunciato a farlo valere.

Prova altrimenti raggiunta della conoscenza (comma 2). Fuori da quei casi, si procede in assenza se il giudice ritiene provato che l’imputato ha effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza è frutto di una scelta volontaria e consapevole. La valutazione è libera ma guidata: il giudice considera le modalità della notificazione, gli atti compiuti dall’imputato prima dell’udienza, la nomina di un difensore di fiducia e ogni altra circostanza rilevante.

Latitanza e volontaria sottrazione (comma 3). Si procede inoltre in assenza quando l’imputato è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.

Effetti della dichiarazione (comma 4). Nei casi descritti il giudice dichiara l’imputato assente con ordinanza; salvo diversa previsione di legge, l’assente è rappresentato dal difensore.

Notificazione personale a mezzo della polizia giudiziaria (comma 5). Se nessuna delle ipotesi ricorre, il giudice rinvia l’udienza e dispone che l’avviso dell’art. 419 c.p.p., la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d’udienza siano notificati personalmente all’imputato dalla polizia giudiziaria; se anche questo tentativo fallisce, si apre la strada della sentenza di non doversi procedere prevista dall’art. 420-quater c.p.p.

Revoca e restituzione nel termine (commi 6 e 7). L’ordinanza è revocata, anche d’ufficio, se l’imputato compare prima della decisione; l’imputato è restituito nel termine per esercitare le facoltà da cui è decaduto se prova un impedimento assoluto e incolpevole, se, nei casi dei commi 2 e 3, dimostra di non aver avuto effettiva conoscenza del processo e di non aver potuto intervenire senza colpa, o se comunque risulta che le condizioni per procedere in assenza mancavano. Fuori da tali ipotesi, accertata la carenza dei presupposti, il giudice revoca l’ordinanza e procede ai sensi del comma 5.

Profili applicativi

Il cuore dell’accertamento. Dopo il 2022 la dichiarazione di assenza non può più fondarsi su presunzioni: l’elezione di domicilio presso il difensore d’ufficio o la nomina di un difensore di fiducia rimasto inerte non bastano di per sé. Il giudice deve motivare in concreto sulla conoscenza della vocatio in iudicium, cioè della chiamata in giudizio, e non soltanto del procedimento in fase di indagini.

Negligenza informativa. La questione più dibattuta riguarda l’imputato che, dopo aver nominato un difensore, ne perde i contatti. La giurisprudenza tende a escludere che tale condotta equivalga automaticamente a una volontaria sottrazione, ma ne tiene conto quando si tratta di valutare la colpa nella mancata impugnazione tempestiva.

Rimedi successivi. L’imputato giudicato in assenza dispone di rimedi diversi a seconda della fase: la restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell’art. 175, comma 2.1, c.p.p., i motivi di nullità in appello (art. 604, commi 5-bis e seguenti, c.p.p.) e la rescissione del giudicato (art. 629-bis c.p.p.). Il difensore deve allegare con precisione gli elementi da cui emerge la mancata conoscenza e l’assenza di colpa, poiché l’onere di allegazione è rigoroso.

Errori frequenti. Ricorrono la confusione tra conoscenza del procedimento e conoscenza del processo, la valorizzazione della sola notifica presso il domiciliatario e l’omessa verifica dell’effettività del rapporto con il difensore di fiducia.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 26 ottobre 2023, n. 192: è illegittimo il comma 3 nella parte in cui non consente di procedere in assenza per i delitti commessi mediante atti di tortura, quando la mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato impedisce di provare che questi, pur consapevole del procedimento, sia stato informato del processo, fermo il diritto a un nuovo processo in presenza.
  • Cassazione penale, sez. VI, 18 giugno 2026, n. 22610: la nomina del difensore di fiducia è solo uno degli elementi rimessi alla valutazione del giudice, senza alcuna presunzione di conoscenza legata a un onere informativo costante dell’imputato; ne è seguito l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza che aveva respinto la rescissione e della sentenza di condanna.
  • Cassazione penale, sez. I, 18 agosto 2026, n. 31539: in tema di rescissione del giudicato, la negligenza informativa dell’imputato che non mantiene i contatti con il difensore non prova di per sé la volontaria sottrazione rilevante ai sensi del comma 3; annullata con rinvio l’ordinanza che aveva disatteso il principio fissato nel precedente annullamento.
  • Cassazione penale, sez. V, 18 settembre 2026, n. 33945: la restituzione nel termine prevista dall’art. 175, comma 2.1, c.p.p. è un rimedio autonomo riservato all’imputato giudicato in assenza nei casi dei commi 2 e 3 dell’art. 420-bis c.p.p., subordinato alla duplice prova della mancata conoscenza del processo e dell’impossibilità incolpevole di impugnare; istanza rigettata.
  • Cassazione penale, sez. I, 10 agosto 2026, n. 30329: sul medesimo rimedio grava sull’istante un onere di pregnante allegazione; l’imputato che, nominato un difensore di fiducia, ha omesso di tenersi in contatto con lui non può sostenere di non aver potuto impugnare senza colpa; ricorso rigettato.

Rapporti con altre norme

L’art. 420-bis c.p.p. va letto con l’art. 420 c.p.p., sugli adempimenti di costituzione delle parti, con l’art. 420-ter c.p.p., sul legittimo impedimento dell’imputato e del difensore, e con gli artt. 420-quater e 420-quinquies c.p.p., che disciplinano la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo e le successive ricerche. La disciplina si applica anche al dibattimento in forza dell’art. 484 c.p.p. e, con adattamenti, al giudizio di appello (art. 598-ter c.p.p.). I rimedi successivi sono collocati negli artt. 175, comma 2.1, 604 e 629-bis c.p.p.; l’art. 419 c.p.p. regola l’avviso dell’udienza preliminare richiamato dal comma 5, mentre gli artt. 157 e seguenti c.p.p. disciplinano le notificazioni all’imputato. La nozione di latitanza è definita dall’art. 296 c.p.p. Sul piano sovranazionale rilevano l’art. 6 CEDU e la direttiva (UE) 2016/343 sul diritto di presenziare al processo.