Art. 418 c.p.p. Fissazione dell’udienza
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Entro cinque giorni dal deposito della richiesta, il giudice fissa con decreto il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza in camera di consiglio, provvedendo a norma dell’articolo 97 quando l’imputato è privo di difensore di fiducia.
2. Tra la data di deposito della richiesta e la data dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni.