Art. 429 c.p.p. Decreto che dispone il giudizio
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:
a) le generalità dell’imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l’indicazione dei difensori;
b) l’indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;
c) l’enunciazione, in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei relativi articoli di legge;
d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;
d-bis) l’avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente per il giudizio;
f) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l’avvertimento all’imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;(310)
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che l’assiste.
2. Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1 lettere c) e f).
2-bis. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni.
3-bis. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni.
4. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (310)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha disposto (con l’art. 7, comma 2) che “Le disposizioni di cui all’articolo 4 non si applicano nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l’imputato a giudizio sono stati già emessi”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 429 c.p.p., collocato nel titolo IX del libro V, disciplina il decreto che dispone il giudizio, cioè il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare, ritenuta sostenibile l’accusa in giudizio, trasmette il processo al giudice del dibattimento. Il decreto è l’atto che cristallizza l’imputazione e la porta a conoscenza dell’imputato in vista del giudizio: per questo la norma ne fissa con precisione il contenuto e sanziona con la nullità la mancanza dei requisiti essenziali.
La ratio è duplice. Il decreto assicura all’imputato una conoscenza chiara e precisa dell’accusa, presupposto del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto a essere informato della natura e dei motivi dell’accusa (art. 111, terzo comma, Cost.); al tempo stesso fissa il perimetro del giudizio, con cui la sentenza dovrà essere correlata (art. 521 c.p.p.).
La norma è stata più volte modificata. La legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha riformulato la lettera c); la legge 21 febbraio 2006, n. 102 ha introdotto il comma 3-bis, esteso dalla legge 23 marzo 2016, n. 41 all’omicidio stradale. La riforma Cartabia (art. 23, comma 1, lett. n), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha aggiunto la lettera d-bis), relativa all’avviso sulla giustizia riparativa, e ha sostituito la lettera f), mentre l’art. 98 dello stesso decreto ha abrogato il comma 2-bis (introdotto dalla legge 12 aprile 2019, n. 33) e il comma 4 sulle notificazioni. Da ultimo l’art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 7 dicembre 2023, n. 203 ha arricchito la lettera f) con l’avvertimento sulle sanzioni e sulle misure, anche di confisca, applicabili.
Contenuto della disposizione
Requisiti (comma 1). Il decreto contiene: a) le generalità dell’imputato e delle altre parti private, con i difensori; b) l’indicazione della persona offesa, se identificata; c) l’enunciazione in forma chiara e precisa del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare misure di sicurezza, con i relativi articoli di legge; d) l’indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui si riferiscono; d-bis) l’avviso all’imputato e alla persona offesa della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa; e) il dispositivo, con l’indicazione del giudice competente; f) il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento, con l’avvertimento che potranno essere disposte le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge; g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario.
Nullità (comma 2). Il decreto è nullo se l’imputato non è identificato con certezza o se manca o è insufficiente uno dei requisiti delle lettere c) e f). Le altre omissioni non producono nullità speciali, salvo che integrino una nullità generale dell’art. 178 c.p.p.
Termine a comparire (commi 3 e 3-bis). Tra la data del decreto e quella del giudizio devono intercorrere almeno venti giorni; per l’omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale e per l’omicidio stradale (artt. 589, secondo comma, e 589-bis c.p.) il termine non può superare sessanta giorni.
Profili applicativi
Genericità dell’imputazione. È il vizio più frequentemente dedotto. La determinatezza del fatto non si valuta in astratto, isolando la formula del capo d’imputazione, ma in concreto, alla luce degli atti del fascicolo conosciuti o conoscibili dall’imputato e dell’effettivo svolgimento della difesa. La nullità ha natura relativa e va eccepita tempestivamente, di regola subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento.
Avviso sulla giustizia riparativa. La sua omissione non è compresa tra le nullità del comma 2 e, secondo la giurisprudenza, configura l’inadempimento di un onere informativo che non incide sulla validità della citazione; il principio vale anche per il decreto di citazione in appello, che richiama l’art. 429 c.p.p.
Impugnabilità. Il decreto non è autonomamente impugnabile. Le ordinanze dibattimentali che respingono le eccezioni di nullità del decreto sono impugnabili solo con la sentenza (art. 586 c.p.p.) e non integrano, di regola, un atto abnorme.
Errori frequenti. Ricorrono la deduzione tardiva della genericità, la confusione tra imprecisione nell’indicazione delle norme e indeterminatezza del fatto, e l’omesso controllo del termine dilatorio di venti giorni.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 429 c.p.p. presuppone l’udienza preliminare regolata dagli artt. 416-428 c.p.p., e in particolare l’art. 424 c.p.p. sui provvedimenti del giudice e l’art. 425 c.p.p. sulla sentenza di non luogo a procedere, alternativa al decreto. Il requisito della lettera c) richiama l’art. 417 c.p.p. sui requisiti della richiesta di rinvio a giudizio; la correlazione tra accusa e sentenza è disciplinata dagli artt. 516-522 c.p.p. Le nullità vanno lette con gli artt. 177-185 c.p.p., e in particolare con l’art. 181 c.p.p. sui termini di deduzione delle nullità relative e con l’art. 491 c.p.p. sulle questioni preliminari. L’avviso della lettera d-bis) si collega all’art. 129-bis c.p.p. e alla disciplina organica della giustizia riparativa contenuta nel d.lgs. n. 150 del 2022. Per il giudizio di appello l’art. 601 c.p.p. richiama alcune lettere dell’art. 429; per la citazione diretta valgono le regole dell’art. 552 c.p.p. Il comma 3-bis si coordina con gli artt. 589 e 589-bis c.p. Nel procedimento contro gli enti si applica l’art. 61 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.