Art. 421-bis c.p.p. Ordinanza per l’integrazione delle indagini

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell’articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d’appello.

2. Il procuratore generale presso la corte d’appello può disporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell’articolo 412, comma 1.

Testo in vigore dal 2 gennaio 2000

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.