Art. 425 c.p.p. Sentenza di non luogo a procedere

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell’articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

5. Si applicano le disposizioni dell’articolo 537".

Testo in vigore dal 30 dicembre 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (43)

La Corte costituzionale con sentenza 28 gennaio-10 febbraio 1993, n. 41 (in G.U. 1 s.s. 17/2/1993, n. 8) ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo “ nella parte in cui stabilisce che il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che l’imputato è persona imputabile.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 425 c.p.p., nel titolo IX del libro V dedicato all’udienza preliminare, disciplina la sentenza di non luogo a procedere, cioè la decisione con cui il giudice dell’udienza preliminare, anziché disporre il giudizio (art. 429 c.p.p.), chiude il procedimento in questa fase. La norma realizza la funzione di filtro dell’udienza preliminare: evitare dibattimenti inutili quando l’accusa non ha fondamento sufficiente o quando ricorre una causa di proscioglimento già accertabile allo stato degli atti, a tutela tanto dell’imputato quanto dell’efficienza della giurisdizione.

L’articolo è stato interamente sostituito dall’art. 23 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (cosiddetta legge Carotti), che ha ampliato i poteri valutativi del giudice. Il comma 4, sull’esclusione del non luogo a procedere quando dovrebbe seguire una misura di sicurezza diversa dalla confisca, è stato modificato dal d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito dalla legge 5 giugno 2000, n. 144. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia), con l’art. 23, comma 1, lett. l), ha riscritto il comma 3, sostituendo la formula degli elementi «insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio» con quella degli elementi che non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna; il testo vigente è in vigore dal 30 dicembre 2022.

Contenuto della disposizione

Cause di non luogo a procedere (comma 1). Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo, quando: sussiste una causa estintiva del reato; l’azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita (ad esempio per difetto di querela o per precedente giudicato); il fatto non è previsto dalla legge come reato; il fatto non sussiste; l’imputato non lo ha commesso; il fatto non costituisce reato; l’imputato non è punibile per qualsiasi causa, compresa la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

Circostanze attenuanti (comma 2). Ai fini della decisione il giudice tiene conto delle attenuanti e applica il giudizio di bilanciamento dell’art. 69 c.p.: rileva soprattutto in tema di prescrizione, il cui termine dipende dalla pena edittale.

Regola di giudizio (comma 3). Il giudice pronuncia non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna. La valutazione resta prognostica, ma è più stringente di quella anteriore: non basta che l’accusa sia astrattamente sostenibile in dibattimento, occorre che, sulla base degli atti e delle prevedibili acquisizioni, la condanna appaia ragionevolmente probabile secondo lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La stessa regola governa l’archiviazione (art. 408 c.p.p.) e l’udienza predibattimentale nei procedimenti a citazione diretta (art. 554-ter c.p.p.).

Limite delle misure di sicurezza (comma 4). Il non luogo a procedere è precluso se dal proscioglimento dovrebbe conseguire una misura di sicurezza diversa dalla confisca: l’applicazione di misure personali richiede l’accertamento proprio del giudizio.

Falsità documentale (comma 5). Si applicano le disposizioni dell’art. 537 c.p.p. sulla dichiarazione di falsità dei documenti.

Profili applicativi

Natura della sentenza. La sentenza di non luogo a procedere ha natura processuale: è revocabile ai sensi degli artt. 434 e seguenti c.p.p. se sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova che possono determinare il rinvio a giudizio, e non produce l’efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi propria delle sentenze dibattimentali. Ne consegue, ad esempio, che il non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto non comporta gli effetti dell’art. 651-bis c.p.p.

Impugnazione. L’art. 428 c.p.p. prevede l’appello del procuratore della Repubblica e del procuratore generale, nei casi dell’art. 593-bis, comma 2, c.p.p., e dell’imputato, salvo che la sentenza abbia dichiarato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso; la persona offesa può appellare solo per le nullità dell’art. 419, comma 7, c.p.p. Contro la sentenza d’appello è ammesso ricorso per cassazione nei limiti del comma 3-bis. Il ricorso immediato per cassazione non è invece consentito: l’impugnazione proposta come ricorso è qualificata come appello e trasmessa al giudice competente.

Incompatibilità. Anche dopo la riforma del 2022, la valutazione del giudice dell’udienza preliminare resta una prognosi sul passaggio di fase e non un giudizio di merito sulla responsabilità; ciò incide sulle questioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 34 c.p.p.

Strategia difensiva. Il nuovo comma 3 rende l’udienza preliminare un momento difensivo di maggior peso: è utile depositare memorie, produrre i risultati delle investigazioni difensive e sollecitare integrazioni probatorie (artt. 421-bis e 422 c.p.p.), evidenziando lacune dell’accusa che rendano improbabile la condanna. Quando la difesa intende ottenere un’assoluzione nel merito, va valutato con attenzione se accettare una definizione per tenuità del fatto, che comporta comunque l’iscrizione nel casellario.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, sez. III, 16 giugno 2025, n. 22460: dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 la decisione sul rinvio a giudizio non si fonda più sull’astratta idoneità degli elementi a sostenere l’accusa, ma sulla più rigorosa prognosi di ragionevole previsione di condanna, da intendersi al di là di ogni ragionevole dubbio; ricorso dichiarato inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. II, 11 giugno 2025, n. 22047: la regola del nuovo comma 3 impone al giudice dell’udienza preliminare di disporre il giudizio solo quando è possibile formulare una ragionevole previsione di condanna, sulla base di una verifica ben più stringente del semplice fumus richiesto per le misure reali; ricorsi rigettati.
  • Cassazione penale, sez. VI, 12 novembre 2024, n. 41474: la riformulazione del comma 3 non muta la natura di impulso processuale del decreto che dispone il giudizio, fondato su una valutazione prognostica priva di efficacia definitoria; non sussiste quindi incompatibilità del giudice che lo ha emesso rispetto al giudizio abbreviato dei coimputati. Ricorso rigettato.
  • Cassazione penale, sez. VI, 26 maggio 2025, n. 19467: la sentenza di non luogo a procedere per particolare tenuità del fatto, pronunciata nell’udienza preliminare, conserva carattere processuale e non produce gli effetti dell’art. 651-bis c.p.p.
  • Cassazione penale, sez. V, ord. 23 agosto 2024, n. 33086: la sentenza dell’art. 425 c.p.p. è soltanto appellabile e non ricorribile per saltum, sicché il ricorso proposto va qualificato come appello; la Corte ne ribadisce la natura processuale, connessa alla revocabilità per nuove prove.

Rapporti con altre norme

L’art. 425 c.p.p. va letto con l’art. 424 c.p.p. sui provvedimenti del giudice, con l’art. 429 c.p.p. sul decreto che dispone il giudizio e con gli artt. 421-bis e 422 c.p.p. sulle integrazioni delle indagini e delle prove. L’impugnazione è regolata dall’art. 428 c.p.p.; la revoca dagli artt. 434-437 c.p.p. La regola di giudizio coincide con quella dell’art. 408 c.p.p. per l’archiviazione e dell’art. 554-ter c.p.p. per l’udienza predibattimentale. Le formule di proscioglimento richiamano l’art. 129 c.p.p. e l’art. 530 c.p.p.; la tenuità del fatto l’art. 131-bis c.p.; il bilanciamento delle circostanze l’art. 69 c.p.; la falsità documentale l’art. 537 c.p.p. Sul piano degli effetti extrapenali rilevano, per contrasto, gli artt. 651, 651-bis e 652 c.p.p., riferiti alle sentenze dibattimentali. Per la responsabilità degli enti, la sentenza di non luogo a procedere trova un corrispondente nell’art. 61 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.