Art. 46 disp. att. c.p.c. Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.(54)(55)

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Quando sono redatti in forma di documento informatico, rispettano la normativa, anche regolamentare, concernente la redazione, la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.(54)(55)

4. Negli altri casi debbono essere scritti in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.(54)(55)

5. Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l’inserimento delle informazioni nei registri del processo. Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Nella determinazione dei limiti non si tiene conto dell’intestazione e delle altre indicazioni formali dell’atto, fra le quali si intendono compresi un indice e una breve sintesi del contenuto dell’atto stesso. Il decreto è aggiornato con cadenza almeno biennale.(54)(55)

6. Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell’atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.(54)(55)

7. Il giudice redige gli atti e i provvedimenti nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui al presente articolo.(54)(55)(59)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (54)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (55)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 46 disp. att. c.p.c. detta le regole sulla forma degli atti giudiziari. Nata come norma sulla leggibilità materiale dei verbali e degli atti cartacei, è divenuta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) la sede normativa dei criteri di redazione degli atti processuali, in attuazione del principio di chiarezza e sinteticità enunciato dall’art. 121 c.p.c. La riforma ne ha mutato anche la rubrica, oggi “Forma e criteri di redazione degli atti giudiziari”; un comma è stato abrogato dallo stesso decreto, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, e il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo) ha esteso al giudice, nell’ultimo comma, il rispetto non solo dei criteri ma anche dei limiti di redazione. Il testo vigente è in vigore dal 26 novembre 2024.

La ratio è collegata alla ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.): atti chiari, ordinati e di estensione proporzionata agevolano il lavoro del giudice e la comprensione delle difese, e si prestano all’estrazione automatica dei dati nei registri informatici.

Contenuto della disposizione

  • Leggibilità: verbali e atti giudiziari devono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile.
  • Atti informatici: quando sono redatti come documenti informatici devono rispettare la normativa, anche regolamentare, su redazione, sottoscrizione, trasmissione e ricezione.
  • Atti cartacei: vanno scritti in continuazione, senza spazi bianchi, alterazioni o abrasioni; aggiunte e correzioni si annotano in calce con nota di richiamo, senza cancellare il testo modificato.
  • Decreto ministeriale: il Ministro della giustizia, sentiti CSM e CNF, definisce gli schemi informatici degli atti e i loro limiti, tenendo conto di tipologia, valore, complessità della lite, numero delle parti e natura degli interessi; intestazione, indice e breve sintesi non si computano. Il decreto va aggiornato almeno ogni due anni. In attuazione è stato emanato il D.M. n. 110 del 2023, applicabile ai giudizi introdotti dopo il 1° settembre 2023.
  • Sanzione: il mancato rispetto delle specifiche tecniche e dei limiti di redazione non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese.
  • Giudice: anche atti e provvedimenti del giudice sono redatti nel rispetto dei medesimi criteri e limiti.

Profili applicativi

La conseguenza tipica della violazione dei limiti dimensionali è dunque economica: il giudice può tenerne conto nel liquidare le spese, ad esempio negando il rimborso della parte eccedente o applicando i valori massimi dei parametri a carico della parte che ha imposto difese inutilmente prolisse. L’atto resta valido.

Diverso è il caso dell’atto che, per disordine, ripetizioni o commistione di fatto e diritto, risulti incomprensibile. Qui la sanzione non deriva dall’art. 46 disp. att. c.p.c., ma dalle norme che impongono requisiti di contenuto a pena di inammissibilità: nel ricorso per cassazione, l’art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c. L’errore più frequente è la tecnica dell’“assemblaggio”, cioè la trascrizione integrale di atti e documenti senza selezione: la Corte la considera incompatibile con l’esposizione sommaria dei fatti.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 14 gennaio 2026, n. 802: il superamento dei limiti del D.M. n. 110/2023 integra violazione dei principi di chiarezza e sinteticità di cui all’art. 121 c.p.c. e all’art. 46 disp. att. c.p.c., ma da solo non rende inammissibile il ricorso; in assenza di pregiudizio all’intelligibilità, comporta una modulazione delle spese, liquidate nella specie ai valori massimi.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 16 marzo 2023, n. 7600: il dovere di chiarezza e sinteticità è un principio generale del processo civile; l’inammissibilità non discende dall’estensione dell’atto, che non è sanzionata, ma dal pregiudizio all’intelligibilità delle questioni che si traduce nella violazione dell’art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 30 agosto 2024, n. 23397: il principio di chiarezza e sinteticità era immanente all’ordinamento anche prima della codificazione del 2022; è inammissibile il ricorso di novantuno pagine che, per la confusa commistione di fatto e diritto, non consente di comprendere fatti, tema controverso e censure.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 19 gennaio 2023, n. 1608: i ricorsi redatti mediante integrale riproduzione di atti e documenti, senza selezione né rielaborazione, violano il principio di sinteticità e il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti.
  • TAR Lazio, Roma, n. 9289/2026: è stato respinto il ricorso contro il D.M. n. 110/2023; i limiti dimensionali, derogabili per le cause complesse, non ledono il diritto di difesa, e la loro rilevanza ai soli fini delle spese non attribuisce al giudice una discrezionalità incontrollata.

Rapporti con altre norme

La disposizione attua l’art. 121 c.p.c., che impone la redazione degli atti in modo chiaro e sintetico, e si collega alle norme sul contenuto degli atti introduttivi e delle impugnazioni (artt. 163, 167, 342 e 366 c.p.c.). La valutazione ai fini delle spese si innesta sugli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. Sul versante telematico, il comma sugli atti informatici rinvia alle regole sul deposito degli artt. 196-quater e 196-sexies disp. att. c.p.c.; nel processo amministrativo un principio analogo è sancito dall’art. 3, comma 2, c.p.a.