Art. 45 disp. att. c.p.c. Forma delle comunicazioni del cancelliere

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell’articolo 136 del codice contiene l’indicazione dell’ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell’istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l’affare è iscritto e del ruolo dell’istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.(59)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.