Art. 33 disp. att. c.p.c. Divisione dei registri in più volumi

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d’ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, può autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.

2. Il capo dell’ufficio può autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l’altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.