Art. 44 disp. att. c.p.c. Compilazione dei processi verbali

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Oltre che nei casi specificamente indicati dalla legge, il cancelliere deve compilare processo verbale di tutti gli atti che compie con l’intervento di terzi interessati. Nel processo verbale fa risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute nell’atto e le dichiarazioni da esse rese.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.