Art. 551 c.p.c. Intervento
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.
2. Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.