Art. 551 c.p.c. Intervento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’intervento di altri creditori è regolato a norma degli articoli 525 e seguenti.

2. Agli effetti di cui all’articolo 526 l’intervento non deve avere luogo oltre la prima udienza di comparizione delle parti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.