Art. 548 c.p.c. Mancata dichiarazione del terzo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Comma abrogato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.(144)

2. Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.(144)(148)

3. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617... l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.(148)

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

Note di aggiornamento

Aggiornamento (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l’art. 19, comma 6-bis) che le presenti modifiche si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Aggiornamento (148)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 9) che “Le disposizioni di cui all’articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 548 c.p.c. regola le conseguenze della mancata dichiarazione del terzo nell’espropriazione presso terzi, la procedura con cui il creditore aggredisce crediti del debitore verso altri soggetti (stipendi, conti correnti, canoni) o beni del debitore in possesso di terzi. Il terzo pignorato è chiamato a dichiarare se e in quale misura è debitore dell’esecutato; se tace, la legge ricollega al suo silenzio un effetto di non contestazione, così da evitare che l’inerzia del terzo paralizzi l’esecuzione.

La norma è stata interamente sostituita dall’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha superato il vecchio giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha abrogato il primo comma, dedicato ai crediti retributivi e pensionistici, e riscritto il secondo, estendendo a tutti i crediti la regola della nuova udienza. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha subordinato la non contestazione all’identificabilità del credito e ha eliminato il riferimento al solo primo comma dell’art. 617 c.p.c.

Contenuto della disposizione

  • Presupposto: all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, che di regola va resa per raccomandata o posta certificata ai sensi dell’art. 547 c.p.c.
  • Nuova udienza: il giudice fissa con ordinanza un’udienza successiva; l’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima.
  • Non contestazione: se il terzo non compare o, comparendo, rifiuta la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene, nei termini indicati dal creditore, si considerano non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sull’assegnazione, purché l’allegazione del creditore consenta di identificarli.
  • Esito: il giudice provvede all’assegnazione o alla vendita secondo gli artt. 552 e 553 c.p.c.
  • Rimedio del terzo: il terzo può impugnare l’ordinanza di assegnazione con l’opposizione agli atti esecutivi dell’art. 617 c.p.c. se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore.

Profili applicativi

Identificazione del credito. L’effetto di non contestazione opera solo se l’atto di pignoramento descrive il credito in modo da consentirne l’individuazione. Se l’allegazione è generica, il giudice non può assegnare sulla base del silenzio del terzo e deve procedere all’accertamento dell’obbligo del terzo secondo l’art. 549 c.p.c. Per il creditore è dunque essenziale indicare con precisione il rapporto da cui il credito deriva.

Vizi propri dell’ordinanza. Il limite dell’ultimo comma riguarda le contestazioni sull’esistenza e sull’entità del credito non contestato. Il terzo conserva invece la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie per far valere vizi propri del provvedimento, come l’errata applicazione del meccanismo di non contestazione in assenza dei suoi presupposti.

Efficacia endoesecutiva. L’accertamento che consegue alla non contestazione, così come quello dell’art. 549 c.p.c., ha effetti limitati al processo esecutivo in corso e non forma un giudicato sul rapporto tra debitore e terzo.

Errori frequenti. Per il terzo, ignorare la notifica dell’ordinanza confidando nella successiva contestazione del debito; per il creditore, chiedere l’assegnazione su un pignoramento che non identifica il credito; per entrambi, trascurare il termine di venti giorni dell’opposizione agli atti esecutivi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 19 maggio 2022, n. 16234: se il terzo non rende la dichiarazione e l’allegazione del creditore consente di identificare il credito, questo si intende non contestato e il terzo può opporsi all’assegnazione solo dimostrando di non aver avuto tempestiva conoscenza del processo; la norma non limita però l’opposizione per vizi propri del provvedimento, estranei alla mera applicazione del meccanismo di non contestazione.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 9 maggio 2023, n. 12470: per l’operatività della non contestazione non basta il silenzio del terzo convocato alla nuova udienza, ma occorre che il pignoramento consenta l’identificazione del credito; l’assegnazione disposta senza tali presupposti, anziché attraverso l’accertamento dell’art. 549 c.p.c., è un vizio proprio del provvedimento denunciabile con l’opposizione agli atti esecutivi.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 11 dicembre 2025, n. 32376: il terzo pignorato che non ha reso la dichiarazione conserva l’interesse a impugnare l’ordinanza di assegnazione per vizi propri, perché ha interesse a sapere a chi pagare con effetto liberatorio; il giudice dell’opposizione che neghi l’interesse ad agire senza esaminare la domanda principale incorre in omessa pronuncia.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 29 agosto 2026, n. 24845: dopo le riforme del 2012, 2014 e 2015 l’accertamento dell’obbligo del terzo è un sub-procedimento interno all’esecuzione, volto a stabilire se il terzo possa liberarsi pagando al creditore; la decisione, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi, non forma giudicato sul rapporto tra debitore e terzo, e la controversia resta devoluta al giudice ordinario anche quando il credito pignorato è un credito d’imposta.

Rapporti con altre norme

L’art. 548 c.p.c. si inserisce nella sequenza degli artt. 543 (atto di pignoramento), 546 (obblighi del terzo) e 547 c.p.c. (dichiarazione del terzo) e trova il suo naturale complemento nell’art. 549 c.p.c., che disciplina l’accertamento delle contestazioni sulla dichiarazione o dei casi in cui non è possibile identificare il credito. L’assegnazione e la vendita dei crediti sono regolate dagli artt. 552 e 553 c.p.c.; il rimedio del terzo è l’opposizione dell’art. 617 c.p.c. Per i crediti retributivi e pensionistici rilevano i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c.; per il pignoramento presso terzi della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione valgono discipline speciali.