Art. 548 c.p.c. Mancata dichiarazione del terzo
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Comma abrogato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.(144)
2. Quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza o, comparendo, rifiuta di fare la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione se l’allegazione del creditore consente l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.(144)(148)
3. Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617... l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.(148)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (144)
Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l’art. 19, comma 6-bis) che le presenti modifiche si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.
Aggiornamento (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 9) che “Le disposizioni di cui all’articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 548 c.p.c. regola le conseguenze della mancata dichiarazione del terzo nell’espropriazione presso terzi, la procedura con cui il creditore aggredisce crediti del debitore verso altri soggetti (stipendi, conti correnti, canoni) o beni del debitore in possesso di terzi. Il terzo pignorato è chiamato a dichiarare se e in quale misura è debitore dell’esecutato; se tace, la legge ricollega al suo silenzio un effetto di non contestazione, così da evitare che l’inerzia del terzo paralizzi l’esecuzione.
La norma è stata interamente sostituita dall’art. 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha superato il vecchio giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha abrogato il primo comma, dedicato ai crediti retributivi e pensionistici, e riscritto il secondo, estendendo a tutti i crediti la regola della nuova udienza. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha subordinato la non contestazione all’identificabilità del credito e ha eliminato il riferimento al solo primo comma dell’art. 617 c.p.c.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Identificazione del credito. L’effetto di non contestazione opera solo se l’atto di pignoramento descrive il credito in modo da consentirne l’individuazione. Se l’allegazione è generica, il giudice non può assegnare sulla base del silenzio del terzo e deve procedere all’accertamento dell’obbligo del terzo secondo l’art. 549 c.p.c. Per il creditore è dunque essenziale indicare con precisione il rapporto da cui il credito deriva.
Vizi propri dell’ordinanza. Il limite dell’ultimo comma riguarda le contestazioni sull’esistenza e sull’entità del credito non contestato. Il terzo conserva invece la possibilità di proporre opposizione agli atti esecutivi nelle forme ordinarie per far valere vizi propri del provvedimento, come l’errata applicazione del meccanismo di non contestazione in assenza dei suoi presupposti.
Efficacia endoesecutiva. L’accertamento che consegue alla non contestazione, così come quello dell’art. 549 c.p.c., ha effetti limitati al processo esecutivo in corso e non forma un giudicato sul rapporto tra debitore e terzo.
Errori frequenti. Per il terzo, ignorare la notifica dell’ordinanza confidando nella successiva contestazione del debito; per il creditore, chiedere l’assegnazione su un pignoramento che non identifica il credito; per entrambi, trascurare il termine di venti giorni dell’opposizione agli atti esecutivi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 548 c.p.c. si inserisce nella sequenza degli artt. 543 (atto di pignoramento), 546 (obblighi del terzo) e 547 c.p.c. (dichiarazione del terzo) e trova il suo naturale complemento nell’art. 549 c.p.c., che disciplina l’accertamento delle contestazioni sulla dichiarazione o dei casi in cui non è possibile identificare il credito. L’assegnazione e la vendita dei crediti sono regolate dagli artt. 552 e 553 c.p.c.; il rimedio del terzo è l’opposizione dell’art. 617 c.p.c. Per i crediti retributivi e pensionistici rilevano i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c.; per il pignoramento presso terzi della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione valgono discipline speciali.