Art. 545 c.p.c. Crediti impignorabili
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.(88)(90)
2. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
3. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitè relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.(88)(90)
4. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.
5. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.
6. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.
7. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
8. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.(148)
9. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.
L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.(148)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (88)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (90)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”
Aggiornamento (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 6) che “ Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 545 c.p.c., inserito nella disciplina dell’espropriazione presso terzi, individua i crediti che non possono essere pignorati o lo sono solo entro certi limiti. La norma bilancia l’interesse del creditore alla soddisfazione con la tutela del debitore, al quale deve restare quanto necessario per un’esistenza libera e dignitosa, in attuazione degli artt. 36 e 38 Cost.
L’articolo ha subito interventi rilevanti. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto i commi dal settimo al nono, sulle pensioni, sulle somme accreditate in conto e sull’inefficacia del pignoramento eccedente. L’art. 21-bis del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha riscritto il settimo comma, elevando la soglia di impignorabilità assoluta delle pensioni; il testo vigente è in vigore dal 22 settembre 2022. La Corte costituzionale è intervenuta sul regime transitorio della novella del 2015.
Contenuto della disposizione
La norma distingue tra crediti assolutamente impignorabili, crediti pignorabili solo per determinate cause e crediti pignorabili in misura limitata:
Sono fatte salve le limitazioni previste da leggi speciali. Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti o oltre i limiti è parzialmente inefficace, e l’inefficacia è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.
Profili applicativi
Il terzo pignorato, tipicamente il datore di lavoro, l’ente previdenziale o la banca, deve applicare i limiti nella dichiarazione e nei successivi accantonamenti; il giudice dell’esecuzione, nell’ordinanza di assegnazione, determina la quota pignorabile anche d’ufficio. Per le somme in conto, rileva la data dell’accredito rispetto alla notificazione del pignoramento: il saldo esistente gode della franchigia del triplo dell’assegno sociale, mentre i ratei futuri seguono il regime della retribuzione o della pensione.
La contestazione della pignorabilità del credito si propone con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), perché investe il diritto di procedere su quel bene, mentre le censure sulla quantificazione contenuta nell’ordinanza di assegnazione possono essere fatte valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Gli enti di riscossione operano con limiti propri (art. 72-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), e l’INPS che recupera propri indebiti mediante trattenuta sulla pensione è soggetto alla disciplina speciale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
L’assegno di mantenimento al coniuge o ai figli non coincide di per sé con il credito alimentare: la qualificazione dipende dalla funzione concreta della prestazione e incide sulla possibilità di superare i limiti ordinari.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va letta con l’art. 543 c.p.c. (forma del pignoramento presso terzi), con l’art. 546 c.p.c., che limita gli obblighi del terzo per i crediti dell’art. 545 c.p.c., e con l’art. 553 c.p.c. sull’assegnazione. L’art. 514 c.p.c. elenca i beni mobili impignorabili e l’art. 2740 c.c. fissa il principio della responsabilità patrimoniale, di cui l’art. 545 c.p.c. costituisce una deroga. Per i dipendenti pubblici rileva il d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; per la riscossione esattoriale l’art. 72-ter d.P.R. 602/1973; per la compensazione con crediti impignorabili l’art. 1246, n. 3, c.c.