Art. 545 c.p.c. Crediti impignorabili

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.(88)(90)

2. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

3. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennitè relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato.(88)(90)

4. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.

5. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle somme predette.

6. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge.

7. Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.

8. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.(148)

9. Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace.
L’inefficacia è rilevata dal giudice anche d’ufficio.(148)

Testo in vigore dal 22 settembre 2022

Note di aggiornamento

Aggiornamento (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (148)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 6) che “ Le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 545 c.p.c., inserito nella disciplina dell’espropriazione presso terzi, individua i crediti che non possono essere pignorati o lo sono solo entro certi limiti. La norma bilancia l’interesse del creditore alla soddisfazione con la tutela del debitore, al quale deve restare quanto necessario per un’esistenza libera e dignitosa, in attuazione degli artt. 36 e 38 Cost.

L’articolo ha subito interventi rilevanti. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto i commi dal settimo al nono, sulle pensioni, sulle somme accreditate in conto e sull’inefficacia del pignoramento eccedente. L’art. 21-bis del d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha riscritto il settimo comma, elevando la soglia di impignorabilità assoluta delle pensioni; il testo vigente è in vigore dal 22 settembre 2022. La Corte costituzionale è intervenuta sul regime transitorio della novella del 2015.

Contenuto della disposizione

La norma distingue tra crediti assolutamente impignorabili, crediti pignorabili solo per determinate cause e crediti pignorabili in misura limitata:

  • crediti alimentari: pignorabili solo per cause di alimenti, con autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice delegato e nella parte da questi determinata;
  • sussidi di grazia o di sostentamento a persone indigenti e sussidi per maternità, malattia o funerali erogati da casse, enti di assistenza o istituti di beneficenza: impignorabili;
  • stipendi, salari e indennità del rapporto di lavoro, comprese quelle di licenziamento: pignorabili per crediti alimentari nella misura autorizzata dal giudice; per i tributi e per ogni altro credito nella misura di un quinto ciascuno, con il limite complessivo della metà in caso di concorso di cause diverse;
  • pensioni e assegni di quiescenza: impignorabili fino al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro; l’eccedenza è pignorabile nei limiti dei commi terzo, quarto e quinto;
  • somme accreditate su conto bancario o postale del debitore a titolo di retribuzione o pensione: se l’accredito è anteriore al pignoramento, sono pignorabili solo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale; se è contestuale o successivo, valgono i limiti dei commi precedenti.

Sono fatte salve le limitazioni previste da leggi speciali. Il pignoramento eseguito in violazione dei divieti o oltre i limiti è parzialmente inefficace, e l’inefficacia è rilevabile d’ufficio dal giudice dell’esecuzione.

Profili applicativi

Il terzo pignorato, tipicamente il datore di lavoro, l’ente previdenziale o la banca, deve applicare i limiti nella dichiarazione e nei successivi accantonamenti; il giudice dell’esecuzione, nell’ordinanza di assegnazione, determina la quota pignorabile anche d’ufficio. Per le somme in conto, rileva la data dell’accredito rispetto alla notificazione del pignoramento: il saldo esistente gode della franchigia del triplo dell’assegno sociale, mentre i ratei futuri seguono il regime della retribuzione o della pensione.

La contestazione della pignorabilità del credito si propone con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), perché investe il diritto di procedere su quel bene, mentre le censure sulla quantificazione contenuta nell’ordinanza di assegnazione possono essere fatte valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Gli enti di riscossione operano con limiti propri (art. 72-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), e l’INPS che recupera propri indebiti mediante trattenuta sulla pensione è soggetto alla disciplina speciale dell’art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

L’assegno di mantenimento al coniuge o ai figli non coincide di per sé con il credito alimentare: la qualificazione dipende dalla funzione concreta della prestazione e incide sulla possibilità di superare i limiti ordinari.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Corte costituzionale, 31 gennaio 2019, n. 12: è illegittima, per violazione dell’art. 3 Cost., la norma transitoria del d.l. 83/2015 nella parte in cui non estende la tutela delle pensioni accreditate su conto corrente alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; nel bilanciamento prevale la garanzia del minimo vitale del pensionato sull’affidamento del creditore.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 13 aprile 2026, n. 9328: il giudice dell’opposizione agli atti che accerta l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione deve limitarsi a revocarla, senza emettere esso stesso un nuovo provvedimento; spetta al giudice dell’esecuzione, nella procedura riaperta, valutare l’applicabilità dei nuovi limiti di impignorabilità delle pensioni introdotti nel 2022.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 11 ottobre 2024, n. 26580: i limiti del settimo comma, come modificati dal d.l. 115/2022, operano quando la pensione è aggredita da soggetti diversi dall’ente previdenziale o quando questo agisce per crediti diversi dagli indebiti e dalle omissioni contributive; in questi ultimi casi l’INPS può trattenere fino a un quinto, fatto salvo il trattamento minimo, secondo la disciplina speciale.
  • Cassazione civile, sez. III, 21 aprile 2022, n. 12704: la contestazione della pignorabilità del credito colpito integra opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., e non agli atti esecutivi; la relativa sentenza di primo grado è impugnabile con appello e non con ricorso straordinario per cassazione.

Rapporti con altre norme

La norma va letta con l’art. 543 c.p.c. (forma del pignoramento presso terzi), con l’art. 546 c.p.c., che limita gli obblighi del terzo per i crediti dell’art. 545 c.p.c., e con l’art. 553 c.p.c. sull’assegnazione. L’art. 514 c.p.c. elenca i beni mobili impignorabili e l’art. 2740 c.c. fissa il principio della responsabilità patrimoniale, di cui l’art. 545 c.p.c. costituisce una deroga. Per i dipendenti pubblici rileva il d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180; per la riscossione esattoriale l’art. 72-ter d.P.R. 602/1973; per la compensazione con crediti impignorabili l’art. 1246, n. 3, c.c.