Art. 544 c.p.c. Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se il credito pignorato è garantito da pegno, s’intima a chi detiene la cosa data in pegno di non eseguirne la riconsegna senza ordine di giudice.

2. Se il credito pignorato è garantito da ipoteca, l’atto di pignoramento deve essere annotato nei libri fondiari.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.