Art. 543 c.p.c. Forma del pignoramento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.(144)

2. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore di cui all’articolo 492:
1) l’indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
2) l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
3) la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;(88)(90)(155)(160)(179)(183)(178)
4) la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l’invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all’articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero a mezzo di posta elettronica certificata; con l’avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un’apposita udienza e che quando il terzo non compare o, sebbene comparso, non rende la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore, nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, si considereranno non contestati ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione.(144)

3. Nell’indicare l’udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell’articolo 501.

4. Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l’esecuzione depositando copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164.(144)(155)(160)(179)(183)(178)

5. Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica... al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento. Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento..(166)(183)(178).

6. Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l’obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.(183)(178)

7. Quando procede a norma dell’articolo 492-bis, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all’articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l’assegnazione o la vendita delle cose mobili o l’assegnazione dei crediti. Sull’istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l’udienza per l’audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553.
Il decreto con cui viene fissata l’udienza di cui al periodo precedente è notificato a cura del creditore procedente e deve contenere l’invito e l’avvertimento al terzo di cui al numero 4) del secondo comma.(144)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “ Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 ha disposto (con l’art. 18, comma 3) che la modifica di cui al quarto comma del presente articolo si applica ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.
Ha inoltre disposto (con l’art. 19, comma 6-bis) che le modifiche di cui ai commi primo, secondo, numero 4) e quinto del presente articolo si applicano ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Aggiornamento (155)

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l’art. 32, comma 5) che “A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell’articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all’articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025”.

Aggiornamento (160)

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l’art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2, numero 3) e 4 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

Aggiornamento (179)

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l’art. 32, comma 3) che le modifiche di cui ai commi 2, numero 3) e 4 del presente articolo entrano in vigore il 31 ottobre 2026.

Aggiornamento (183)

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l’art. 32, comma 3) che “Le disposizioni dell’articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2027”.

Aggiornamento (166)

La L. 26 novembre 2021, n. 206, ha disposto (con l’art. 1, comma 37) che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto con l’art. 3, comma 7, lettera n che “1) al secondo comma, numero 3), le parole «o l’elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse”.
(con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 543 c.p.c. apre il capo III del titolo II del libro terzo, dedicato all’espropriazione presso terzi, e disciplina la forma del pignoramento di crediti del debitore verso terzi (tipicamente stipendi, pensioni, saldi di conto corrente, canoni) e di cose del debitore che si trovano nel possesso di terzi. A differenza del pignoramento mobiliare e immobiliare, qui il vincolo non si realizza con un’attività materiale dell’ufficiale giudiziario, ma con un atto notificato che coinvolge tre soggetti: creditore, debitore esecutato e terzo pignorato (il debitor debitoris), al quale è intimato di non disporre delle somme o delle cose senza ordine del giudice.

La disposizione è stata più volte riscritta. Il d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ha spostato la competenza al tribunale del luogo di residenza del debitore e introdotto l’iscrizione a ruolo a cura del creditore entro trenta giorni. La legge 26 novembre 2021, n. 206 ha aggiunto l’onere di notificare al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, per i procedimenti instaurati dal 22 giugno 2022. Da ultimo, il correttivo d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con testo in vigore dal 26 novembre 2024, ha riformulato il quarto comma (l’iscrizione a ruolo con il deposito delle copie conformi entro trenta giorni è prevista espressamente a pena di inefficacia), ha precisato che con più terzi l’inefficacia per mancato avviso colpisce solo il rapporto con il terzo non avvisato e che, in mancanza di avviso, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza, e ha regolato il pagamento ricevuto dal creditore prima della scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo.

Contenuto della disposizione

Il pignoramento si esegue con atto notificato al terzo e al debitore secondo gli artt. 137 e seguenti c.p.c. L’atto deve contenere, oltre all’ingiunzione al debitore prevista dall’art. 492 c.p.c.:

  • l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • l’indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l’intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune sede del giudice competente e l’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione, con l’invito al terzo a comunicare entro dieci giorni la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c. e l’avvertimento che, se non la rende, il credito o il possesso indicati dal creditore si considerano non contestati.

L’udienza deve rispettare il termine dilatorio dell’art. 501 c.p.c. Eseguita l’ultima notificazione e restituito l’originale, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente, depositando copie dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto attestate conformi dal proprio avvocato, entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. Entro l’udienza di comparizione deve poi notificare al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo, con il numero di ruolo, e depositarlo nel fascicolo, pena l’inefficacia del pignoramento nei confronti del terzo non avvisato. Se riceve il pagamento prima della scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo, il creditore deve comunicarlo subito al debitore e al terzo, i cui obblighi cessano dalla ricezione della comunicazione.

L’ultimo comma regola il pignoramento eseguito previa ricerca telematica dei beni ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c.: l’ufficiale giudiziario consegna al creditore il verbale, titolo e precetto; decorso il termine dell’art. 501 c.p.c. i creditori possono chiedere l’assegnazione o la vendita, e il giudice fissa con decreto l’udienza, che va notificato con l’invito e l’avvertimento al terzo.

Profili applicativi

Gli adempimenti successivi alla notifica sono la principale fonte di estinzioni. Il termine di trenta giorni è perentorio e la sua violazione non è sanabile: occorre depositare non semplici copie, ma copie munite dell’attestazione di conformità dell’avvocato. Altrettanto insidioso è l’avviso al terzo, la cui omissione rende inefficace il vincolo verso quel terzo e libera quest’ultimo dagli obblighi di custodia alla data dell’udienza.

Quanto al contenuto, l’indicazione generica delle somme è sufficiente a vincolare il credito, ma non a fondarne l’assegnazione sulla base della mancata dichiarazione del terzo: se l’atto non consente di identificare e quantificare il credito, il creditore dovrà chiedere l’accertamento dell’obbligo del terzo. Nel pignoramento presso più terzi ciascun vincolo conserva la propria individualità; contro l’eccesso di pignoramenti il debitore dispone della riduzione prevista dall’art. 546, secondo comma, c.p.c. I vizi formali dell’atto si fanno valere con l’opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni (art. 617 c.p.c.).

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513: pronunciando su rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la Corte ha affermato che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo, immobiliare e presso terzi, va effettuata nel termine perentorio degli artt. 543 e 557 c.p.c. con il deposito di copie attestate conformi dall’avvocato; il tardivo deposito delle copie attestate determina l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione, e il deposito di copie prive di attestazione non è sanabile oltre il termine, neppure producendo poi le attestazioni mancanti.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 14 novembre 2024, n. 29422: nel pignoramento presso più terzi ciascun terzo assume gli obblighi di custodia nei limiti dell’importo staggito e da lui dovuto, senza interferenze con gli altri; l’individualità dei singoli pignoramenti è confermata dalla regola che limita l’inefficacia ai terzi non destinatari dell’avviso di iscrizione a ruolo, e il rimedio contro l’eccedenza è la riduzione ex art. 546, secondo comma, c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. III, 2 maggio 2024, n. 11864: il pignoramento con indicazione almeno generica delle somme dovute dal terzo è valido, ma la non contestazione del terzo silente non può fondare l’assegnazione se l’atto è privo degli elementi minimi per identificare e quantificare il credito; in tal caso il giudice deve procedere, su istanza, all’accertamento dell’obbligo del terzo.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 6 marzo 2025, n. 6040: nei giudizi di opposizione esecutiva relativi a un’espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in ragione del motivo di opposizione.

Rapporti con altre norme

L’art. 543 c.p.c. si coordina con l’art. 26-bis c.p.c. sulla competenza territoriale, con l’art. 546 c.p.c. sugli obblighi del terzo, con gli artt. 547-549 c.p.c. sulla dichiarazione del terzo, sulla non contestazione e sull’accertamento dell’obbligo, e con gli artt. 552-553 c.p.c. sull’assegnazione. I limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni sono fissati dall’art. 545 c.p.c. L’art. 557 c.p.c. detta per l’espropriazione immobiliare una disciplina parallela dell’iscrizione a ruolo, con termine di quindici giorni. L’art. 164-ter disp. att. c.p.c. regola gli adempimenti in caso di inefficacia del pignoramento, mentre per la riscossione esattoriale opera la disciplina speciale dell’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.