Art. 547 c.p.c. Dichiarazione del terzo

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.

2. (144)

3. Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

4. Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice.

Testo in vigore dal 11 novembre 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (144)

Il D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, ha disposto (con l’art. 19, comma 6-bis) che la presente modifica si applica ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 547 c.p.c. disciplina la dichiarazione del terzo pignorato, il momento in cui il debitore del debitore (datore di lavoro, banca, ente previdenziale, conduttore) comunica se e in quale misura è obbligato verso l’esecutato o detiene beni suoi. La dichiarazione serve a individuare l’oggetto concreto dell’espropriazione: se positiva, concentra il vincolo sul credito o sui beni indicati e consente l’assegnazione o la vendita; se negativa o contestata, apre la strada all’accertamento dell’obbligo del terzo. Il terzo non è parte del processo esecutivo in senso tecnico, perché estraneo al rapporto tra creditore e debitore; la giurisprudenza lo qualifica come una sorta di ausiliario del giudice, chiamato a collaborare all’esecuzione.

Il testo vigente risale al d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, applicabile ai procedimenti iniziati dall’11 dicembre 2014. La riforma ha eliminato la dichiarazione resa in udienza come modalità ordinaria, sostituendola con la dichiarazione inviata al creditore procedente per raccomandata o posta elettronica certificata, e ha collegato alla mancata dichiarazione il meccanismo della non contestazione dell’art. 548 c.p.c. Le riforme del 2022 e del 2024 non hanno inciso sull’articolo.

Contenuto della disposizione

  • Forma e destinatario: la dichiarazione va inviata al creditore procedente con raccomandata o PEC, entro dieci giorni secondo l’invito contenuto nell’atto di pignoramento (art. 543, secondo comma, n. 4, c.p.c.).
  • Autore: il terzo personalmente, oppure un procuratore speciale o un difensore munito di procura speciale.
  • Contenuto necessario: le cose o le somme di cui il terzo è debitore o che possiede, e i tempi del pagamento o della consegna; inoltre i sequestri già eseguiti presso di lui e le cessioni del credito notificategli o da lui accettate.
  • Sequestrante: se emerge un sequestro anteriore, il creditore pignorante deve chiamare il sequestrante nel processo nel termine perentorio fissato dal giudice.

Se la dichiarazione non perviene, il giudice fissa un’udienza (art. 548 c.p.c.) in cui il terzo può renderla; se non compare o non dichiara, il credito si considera non contestato nei termini indicati dal creditore. Se la dichiarazione è contestata, il giudice procede all’accertamento dell’obbligo del terzo ai sensi dell’art. 549 c.p.c.

Profili applicativi

Il rispetto della forma è decisivo. Una dichiarazione inviata con mezzi diversi dalla raccomandata o dalla PEC, che non dimostrino in modo immediato e incontestabile esistenza e contenuto, si considera come non resa: il giudice deve fissare l’udienza dell’art. 548 c.p.c. e, se il terzo non si presenta, opera la non contestazione. Per banche ed enti che ricevono molti pignoramenti è consigliabile una procedura interna che garantisca l’invio tempestivo e tracciabile.

La dichiarazione positiva erronea può essere corretta o revocata, ma solo se l’errore è incolpevole e il terzo si attiva subito, prima dell’ordinanza di assegnazione; se il giudice non tiene conto della rettifica e assegna ugualmente, il terzo deve proporre opposizione agli atti esecutivi. Il terzo che resta consapevolmente inerte e attende l’assegnazione per contestare il rapporto non può più rimettere in discussione il credito. Sul versante del creditore e del debitore, le contestazioni alla dichiarazione possono essere formulate anche a verbale, senza che il giudice possa pretendere una memoria introduttiva del giudizio di accertamento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 3 novembre 2025, n. 29059: il terzo che si avvede di aver reso per errore incolpevole una dichiarazione positiva ha l’onere di attivarsi immediatamente, rettificandola o revocandola fino all’ordinanza di assegnazione; se il giudice non ne tiene conto e assegna ugualmente, il terzo è legittimato e onerato a proporre opposizione agli atti esecutivi, mentre la dichiarazione in sé non è direttamente impugnabile, perché il terzo non è parte in senso tecnico.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 7 giugno 2023, n. 16005: la dichiarazione del terzo non è una qualsiasi comunicazione, ma l’attività di un ausiliario del giudice; se resa con mezzi diversi dalla raccomandata o dalla PEC e inidonei a dimostrarne immediatamente esistenza e contenuto, è priva di effetti e il giudice deve procedere a norma dell’art. 548, secondo comma, c.p.c., con operatività della non contestazione se il terzo non compare.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 1° dicembre 2025, n. 31354: solo la sopravvenuta e incolpevole conoscenza di un errore di fatto nella dichiarazione può legittimare l’opposizione contro l’ordinanza di assegnazione; il terzo che ha atteso consapevolmente l’assegnazione per contestare l’esistenza del rapporto di lavoro non può più farlo, e l’ordinanza fondata sulla non contestazione diventa inoppugnabile.
  • Cassazione civile, sez. III, 8 luglio 2025, n. 18626: è contraria alla legge la prassi di esigere, per contestare la dichiarazione del terzo, una memoria riepilogativa con funzione di atto introduttivo del giudizio di accertamento dell’art. 549 c.p.c., essendo sufficiente la formulazione delle contestazioni nel processo esecutivo.

Rapporti con altre norme

L’art. 547 c.p.c. presuppone l’atto di pignoramento dell’art. 543 c.p.c., che contiene l’invito e l’avvertimento al terzo, e gli obblighi di custodia dell’art. 546 c.p.c. La mancata dichiarazione è regolata dall’art. 548 c.p.c., la contestazione dall’art. 549 c.p.c., l’assegnazione e la vendita dagli artt. 552 e 553 c.p.c. I limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni, che il terzo deve applicare, sono fissati dall’art. 545 c.p.c. Contro l’ordinanza di assegnazione è esperibile l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Le cessioni da indicare rinviano agli artt. 1264 e 1265 c.c.; per la riscossione esattoriale opera l’art. 72-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.