Art. 440 c.p.c. Appellabilità delle sentenze

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

Testo in vigore dal 12 dicembre 1973

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.