Art. 432 c.p.c. Valutazione equitativa delle prestazioni
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
1. Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.
Testo in vigore dal 12 dicembre 1973
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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