Art. 436 c.p.c. Costituzione dell’appellato e appello incidentale

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

2. La costituzione dell’appellato si effettua mediante deposito... di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.(178)

3. Se propone appello incidentale, l’appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l’impugnazione.
L’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell’appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata a norma dell’articolo precedente.

4. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 416.

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.