Art. 420 c.p.c. Udienza di discussione della causa
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.
2. Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.
3. Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.
4. Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.
5. Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.
6. Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito... di note difensive.(178)
7. Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.
8. L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.
9. Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.
10. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416.
11. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio.
12. Le udienze di mero rinvio sono vietate.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 420 c.p.c. disciplina l’udienza di discussione nel processo del lavoro, il momento centrale di un rito costruito sui principi di oralità, concentrazione e immediatezza. In un’unica udienza, idealmente, il giudice interroga le parti, tenta la conciliazione, decide sulle prove, le assume e pronuncia la sentenza. La norma si applica alle controversie individuali di lavoro (art. 409 c.p.c.), a quelle previdenziali e, per rinvio, alle locazioni e agli altri riti che richiamano quello del lavoro (art. 447-bis c.p.c.).
Il testo deriva dalla l. 11 agosto 1973, n. 533, che ha introdotto il rito del lavoro. La l. 4 novembre 2010, n. 183 (art. 31) ha imposto al giudice di formulare una proposta transattiva e ha reso valutabile il rifiuto ingiustificato; il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conv. con modif. in l. 9 agosto 2013, n. 98 (art. 77) ha aggiunto la proposta «conciliativa». Da ultimo, il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 5, lett. e), applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, ha soppresso nel sesto comma il riferimento al deposito «in cancelleria» delle note, in coerenza con il deposito telematico. La Corte costituzionale (sentenza 14 gennaio 1977, n. 13) ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sul primo e sul quinto comma.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Preclusioni e loro temperamento. Nel rito del lavoro le preclusioni sulle allegazioni maturano con il ricorso e con la memoria difensiva; la modifica in udienza è consentita solo per gravi motivi e non può tradursi in una mutatio libelli, cioè nell’introduzione di un petitum o di una causa petendi diversi. Il sistema è però temperato dai poteri istruttori d’ufficio (art. 421 c.p.c.): quando le risultanze offrono una pista probatoria concreta, il giudice non può limitarsi ad applicare la regola dell’onere della prova, ma deve disporre gli atti istruttori indispensabili, anche oltre le decadenze maturate.
Lettura del dispositivo. La lettura in udienza del dispositivo garantisce l’immutabilità della decisione; la sua omissione rende nulla la sentenza. Il diritto delle parti di assistere alla lettura non è violato se i difensori si allontanano volontariamente dopo che la causa è stata trattenuta in decisione.
Proposta conciliativa e spese. Il rifiuto ingiustificato della proposta del giudice può rilevare ai fini delle spese ai sensi dell’art. 91 c.p.c., ma solo nei limiti previsti da tale norma, cioè quando la domanda è accolta in misura non superiore alla proposta; non giova alla parte la cui domanda è stata integralmente respinta.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 420 c.p.c. presuppone gli artt. 414 e 416 c.p.c. (atti introduttivi e preclusioni) e l’art. 415 c.p.c. (termini di notificazione); si integra con l’art. 420-bis c.p.c. (accertamento pregiudiziale su contratti collettivi), con l’art. 421 c.p.c. (poteri istruttori d’ufficio) e con l’art. 429 c.p.c. (pronuncia della sentenza e lettura del dispositivo); in appello valgono gli artt. 437 e 438 c.p.c. La conciliazione si coordina con gli artt. 185 e 185-bis c.p.c. e con gli artt. 410 e 411 c.p.c.; le conseguenze sulle spese con gli artt. 91 e 92 c.p.c.; la chiamata dei terzi con gli artt. 102, 106 e 107 c.p.c. Il rinvio ad altri riti è contenuto nell’art. 447-bis c.p.c.