Art. 416 c.p.c. Costituzione del convenuto
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza....(178)
2. La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito... di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio.(178)
3. Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall’attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 416 c.p.c. disciplina la costituzione del convenuto nel processo del lavoro e concentra nella memoria difensiva l’intera linea di difesa. È la norma che, insieme all’art. 414 c.p.c. per il ricorso, realizza il sistema di preclusioni anticipate tipico del rito speciale introdotto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533: le parti devono scoprire subito le proprie carte, così che il giudice possa, già alla prima udienza, conoscere il tema della lite e decidere sulle prove, secondo i principi di oralità, concentrazione e immediatezza.
Il testo vigente, in vigore dal 26 novembre 2024, è stato ritoccato dall’art. 3, comma 5, lett. c), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, applicabile ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023: è stato soppresso l’obbligo di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune sede del giudice ed è stato eliminato il riferimento al deposito in cancelleria, in coerenza con il deposito telematico degli atti.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Costituzione tardiva. Il convenuto che si costituisce oltre il termine non perde la possibilità di difendersi, ma decade dalle eccezioni non rilevabili d’ufficio, dalle domande riconvenzionali e dalle prove non indicate. La tardività, se il giudice di primo grado non la rileva, deve essere fatta valere dalla controparte con l’impugnazione; altrimenti si forma il giudicato interno sul punto.
Non contestazione. I fatti costitutivi allegati dall’attore e non specificamente contestati sono considerati pacifici e non richiedono prova, ai sensi dell’art. 115 c.p.c. L’onere di contestazione riguarda i fatti materiali, non le qualificazioni giuridiche né le valutazioni; per i fatti secondari, dedotti solo a fini probatori, la mancata contestazione può valere come argomento di prova. Una difesa che si limiti a negare in blocco la pretesa non basta a contestare i singoli fatti, come i conteggi dei crediti, quando questi siano compatibili con la linea difensiva adottata.
Poteri istruttori del giudice. Le decadenze probatorie sono temperate dai poteri d’ufficio dell’art. 421 c.p.c. e, in appello, dell’art. 437 c.p.c.: il giudice può acquisire prove dalle quali la parte è decaduta, purché riguardino fatti ritualmente allegati e servano a colmare una lacuna su un fatto decisivo emersa dagli atti.
Errori frequenti. Depositare la memoria nel termine computato erroneamente (il termine è a ritroso e, se scade di sabato o in giorno festivo, va anticipato); riservarsi eccezioni o prove a momenti successivi; limitarsi a contestazioni di stile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 416 c.p.c. è speculare all’art. 414 c.p.c. sul contenuto del ricorso e presuppone l’art. 415 c.p.c. sul decreto di fissazione dell’udienza. Le domande riconvenzionali impongono il differimento dell’udienza secondo l’art. 418 c.p.c.; la prima udienza è disciplinata dall’art. 420 c.p.c. e i poteri istruttori d’ufficio dagli artt. 421 e 437 c.p.c. Il principio di non contestazione trova la sua regola generale nell’art. 115 c.p.c.; nel rito ordinario l’omologo è l’art. 167 c.p.c. sulla comparsa di risposta. Il computo del termine segue l’art. 155 c.p.c.