Art. 414 c.p.c. Forma della domanda
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l’indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;
2. (178)
3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 414 c.p.c. apre la disciplina del rito del lavoro, introdotto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e stabilisce che la domanda si propone con ricorso, indicandone il contenuto necessario. La scelta del ricorso, in luogo della citazione, risponde all’esigenza di affidare al giudice, e non alla parte, la fissazione dell’udienza (art. 415 c.p.c.), così da governare i tempi del processo. Il contenuto prescritto riflette i caratteri del rito: oralità, concentrazione e immediatezza impongono che le parti espongano fin dal primo atto tutto il materiale di fatto e di prova, perché la causa possa essere trattata e, se possibile, decisa nella prima udienza. L’art. 414 c.p.c. è così il pendant dell’art. 416 c.p.c., che impone al convenuto oneri speculari di contestazione e di indicazione delle prove a pena di decadenza.
Il numero 2) del primo comma è stato sostituito dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 5, lett. a), correttivo della riforma Cartabia: tra gli elementi identificativi del convenuto il ricorso deve indicare anche l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. La modifica si applica, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 164 del 2024) e si coordina con l’analoga integrazione dell’art. 163 c.p.c. e con la generalizzazione delle notificazioni telematiche.
Contenuto della disposizione
Il ricorso è depositato presso il giudice competente; il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione e il ricorso, con il decreto, è notificato al convenuto nei termini dell’art. 415 c.p.c.
Profili applicativi
Nullità e sanatoria. La mancanza o l’assoluta incertezza dei requisiti dei numeri 3) e 4) determina la nullità del ricorso, secondo le regole dell’art. 164 c.p.c., applicabili anche al rito del lavoro. La nullità ricorre solo quando l’oggetto o le ragioni della domanda non siano individuabili attraverso l’esame complessivo dell’atto, non per una mera imperfezione formale. Il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione o l’integrazione; se non lo fa e il convenuto non eccepisce tempestivamente il vizio, la nullità si considera sanata per raggiungimento dello scopo. Per la sanatoria non possono essere utilizzati documenti allegati al ricorso ma non richiamati né offerti in comunicazione.
Prove e decadenze. La mancata indicazione dei mezzi di prova non rende nullo il ricorso, ma comporta la decadenza del ricorrente dalla facoltà di dedurli successivamente, salvo quanto consentito dall’art. 420 c.p.c. per le prove rese necessarie dalle difese del convenuto. In difetto di prove, la domanda è rigettata nel merito, a meno che riceva sostegno dalla non contestazione o dalle ammissioni dell’avversario o da mezzi istruttori disposti d’ufficio. La sanatoria della nullità del ricorso non rimette il ricorrente in termini per le prove non indicate.
Poteri istruttori del giudice. Gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice del lavoro poteri istruttori officiosi che costituiscono un potere-dovere da esercitare con motivazione, ma non possono supplire a fatti mai allegati né rimediare all’inerzia totale della parte: l’allegazione dei fatti costitutivi resta a carico del ricorrente.
Indicazioni pratiche. Nelle domande di differenze retributive è prudente indicare inquadramento, mansioni, periodo, contratto collettivo e conteggi; non è però nulla la domanda che, pur non indicando il contratto collettivo applicabile, descrive mansioni e modalità della prestazione in modo da consentire l’individuazione della pretesa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme