Art. 414 c.p.c. Forma della domanda

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:
1) l’indicazione del giudice;
2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

2. (178)
3) la determinazione dell’oggetto della domanda;
4) l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;
5) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 414 c.p.c. apre la disciplina del rito del lavoro, introdotto dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e stabilisce che la domanda si propone con ricorso, indicandone il contenuto necessario. La scelta del ricorso, in luogo della citazione, risponde all’esigenza di affidare al giudice, e non alla parte, la fissazione dell’udienza (art. 415 c.p.c.), così da governare i tempi del processo. Il contenuto prescritto riflette i caratteri del rito: oralità, concentrazione e immediatezza impongono che le parti espongano fin dal primo atto tutto il materiale di fatto e di prova, perché la causa possa essere trattata e, se possibile, decisa nella prima udienza. L’art. 414 c.p.c. è così il pendant dell’art. 416 c.p.c., che impone al convenuto oneri speculari di contestazione e di indicazione delle prove a pena di decadenza.

Il numero 2) del primo comma è stato sostituito dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 5, lett. a), correttivo della riforma Cartabia: tra gli elementi identificativi del convenuto il ricorso deve indicare anche l’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. La modifica si applica, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023 (art. 7, comma 1, d.lgs. n. 164 del 2024) e si coordina con l’analoga integrazione dell’art. 163 c.p.c. e con la generalizzazione delle notificazioni telematiche.

Contenuto della disposizione

  • Indicazione del giudice (n. 1): il tribunale in funzione di giudice del lavoro competente secondo l’art. 413 c.p.c.
  • Identificazione delle parti (n. 2): nome, cognome, codice fiscale e residenza o domicilio del ricorrente; nome, cognome, codice fiscale, residenza, domicilio o dimora e indirizzo PEC da pubblici elenchi del convenuto; per persone giuridiche, associazioni non riconosciute e comitati, denominazione o ditta e sede.
  • Oggetto della domanda (n. 3): il petitum, cioè il provvedimento richiesto e il bene della vita preteso, indicato con la precisione necessaria a delimitare il giudizio.
  • Fatti ed elementi di diritto (n. 4): la causa petendi, ossia l’esposizione dei fatti costitutivi del diritto e delle ragioni giuridiche, con le relative conclusioni.
  • Mezzi di prova (n. 5): l’indicazione specifica dei mezzi istruttori e dei documenti offerti in comunicazione, che vanno depositati con il ricorso.

Il ricorso è depositato presso il giudice competente; il giudice fissa con decreto l’udienza di discussione e il ricorso, con il decreto, è notificato al convenuto nei termini dell’art. 415 c.p.c.

Profili applicativi

Nullità e sanatoria. La mancanza o l’assoluta incertezza dei requisiti dei numeri 3) e 4) determina la nullità del ricorso, secondo le regole dell’art. 164 c.p.c., applicabili anche al rito del lavoro. La nullità ricorre solo quando l’oggetto o le ragioni della domanda non siano individuabili attraverso l’esame complessivo dell’atto, non per una mera imperfezione formale. Il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione o l’integrazione; se non lo fa e il convenuto non eccepisce tempestivamente il vizio, la nullità si considera sanata per raggiungimento dello scopo. Per la sanatoria non possono essere utilizzati documenti allegati al ricorso ma non richiamati né offerti in comunicazione.

Prove e decadenze. La mancata indicazione dei mezzi di prova non rende nullo il ricorso, ma comporta la decadenza del ricorrente dalla facoltà di dedurli successivamente, salvo quanto consentito dall’art. 420 c.p.c. per le prove rese necessarie dalle difese del convenuto. In difetto di prove, la domanda è rigettata nel merito, a meno che riceva sostegno dalla non contestazione o dalle ammissioni dell’avversario o da mezzi istruttori disposti d’ufficio. La sanatoria della nullità del ricorso non rimette il ricorrente in termini per le prove non indicate.

Poteri istruttori del giudice. Gli artt. 421 e 437 c.p.c. attribuiscono al giudice del lavoro poteri istruttori officiosi che costituiscono un potere-dovere da esercitare con motivazione, ma non possono supplire a fatti mai allegati né rimediare all’inerzia totale della parte: l’allegazione dei fatti costitutivi resta a carico del ricorrente.

Indicazioni pratiche. Nelle domande di differenze retributive è prudente indicare inquadramento, mansioni, periodo, contratto collettivo e conteggi; non è però nulla la domanda che, pur non indicando il contratto collettivo applicabile, descrive mansioni e modalità della prestazione in modo da consentire l’individuazione della pretesa.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 giugno 2004, n. 11353: la mancata specificazione dei fatti e degli elementi di diritto rende nullo il ricorso, ma la nullità è sanabile ex art. 164 c.p.c.; la sanatoria non rimette in termini il ricorrente per le prove non indicate, perché la decadenza riguarda sia il convenuto sia l’attore; i poteri istruttori d’ufficio sono un potere-dovere da motivare, non esercitabile su fatti non allegati.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 25 febbraio 2009, n. 4557: se il giudice non ha fissato il termine per la rinnovazione o l’integrazione e il convenuto non ha eccepito tempestivamente il vizio dei numeri 3) e 4), la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 17 luglio 2018, n. 19009: la nullità per indeterminatezza dell’oggetto o delle ragioni ricorre solo quando sia assolutamente impossibile individuarle dall’esame complessivo dell’atto; non è nullo il ricorso che, pur senza indicare il contratto collettivo e l’inquadramento, descrive le mansioni svolte e le modalità della prestazione.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 18 ottobre 2002, n. 14817: la nullità opera pregiudizialmente anche se il convenuto si è costituito; non si possono utilizzare documenti allegati ma non offerti in comunicazione e non rileva la natura del convenuto, che deve poter individuare la pretesa dalla domanda per adempiere l’onere di contestazione dell’art. 416 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 12 novembre 1996, n. 9896: l’indicazione dei mezzi di prova serve alla concentrazione dell’istruttoria e non all’individuazione della pretesa; la sua mancanza non determina nullità, ma la decadenza del ricorrente, con rigetto nel merito in difetto di altro supporto probatorio.

Rapporti con altre norme

  • Art. 163 c.p.c.: contenuto della citazione nel rito ordinario, di cui l’art. 414 c.p.c. ricalca i requisiti identificativi e sostanziali.
  • Art. 164 c.p.c.: disciplina della nullità e della sanatoria, applicata anche al ricorso del lavoro.
  • Artt. 415 e 416 c.p.c.: deposito, fissazione dell’udienza e notificazione; costituzione del convenuto con oneri simmetrici di contestazione e di prova.
  • Artt. 420 e 421 c.p.c.: udienza di discussione, nuove prove consentite e poteri istruttori d’ufficio.
  • Art. 434 c.p.c.: il ricorso in appello deve contenere le indicazioni dell’art. 414 c.p.c.
  • Art. 447-bis c.p.c.: estende il modello del ricorso alle controversie in materia di locazione, comodato e affitto.