Art. 389 c.p.c. Domande conseguenti alla cassazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.