Art. 387 c.p.c. Non riproponibilità del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non può essere riproposto, anche se non è scaduto il termine fissato dalla legge.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.