Art. 380-bis c.p.c. Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se non è stata ancora fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere da questo delegato può formulare una sintetica proposta di definizione del giudizio, quando ravvisa la inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta è comunicata ai difensori delle parti.

2. Entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore..., può chiedere la decisione. In mancanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte provvede ai sensi dell’articolo 391.(178)

3. Se entro il termine indicato al secondo comma la parte chiede la decisione, la Corte procede ai sensi dell’articolo 380-bis.1 e quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96.

4. (171)(173)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (140)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l’art. 75, comma 2) che “Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Aggiornamento (152)

Il D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ha disposto (con l’art. 1-bis, comma 2) che “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio”.

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 35, comma 7) che “Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”;
- (con l’art. 35, comma 6) che “Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 380-bis c.p.c. disciplina il procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi per cassazione inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. È uno degli strumenti con cui la riforma del processo civile (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, art. 3, comma 28, lett. g) ha inteso ridurre l’arretrato della Corte di cassazione: un magistrato della sezione formula una sintetica proposta di definizione e rimette alla parte ricorrente la scelta se insistere per la decisione, assumendosene il rischio economico, o lasciare che il ricorso si consideri rinunciato.

La disposizione ha una storia stratificata. Introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, è stata riscritta dalla l. 18 giugno 2009, n. 69 e dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. in l. 25 ottobre 2016, n. 197, che l’avevano configurata come procedimento camerale su relazione o proposta del relatore. Il testo attuale, frutto del d.lgs. n. 149 del 2022, si applica ai giudizi introdotti con ricorso notificato dal 1° gennaio 2023 e anche a quelli già pendenti per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza (art. 35, commi 5 e 6, del decreto). Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (art. 3, comma 3, lett. n), in vigore dal 26 novembre 2024, ha soppresso il requisito della nuova procura speciale per l’istanza di decisione.

Contenuto della disposizione

  • Proposta: finché non è fissata la data della decisione, il presidente della sezione o un consigliere delegato può formulare una sintetica proposta di definizione quando ravvisa l’inammissibilità, l’improcedibilità o la manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale. La proposta è comunicata ai difensori.
  • Istanza di decisione: entro quaranta giorni dalla comunicazione la parte ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore, può chiedere la decisione.
  • Silenzio: in mancanza dell’istanza, il ricorso si intende rinunciato e la Corte dichiara l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.
  • Decisione: se la decisione è richiesta, la Corte procede in camera di consiglio secondo l’art. 380-bis.1 c.p.c.; se definisce il giudizio in conformità alla proposta, applica il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativa in favore della controparte e di una somma da 500 a 5.000 euro in favore della cassa delle ammende.

Profili applicativi

La scelta del ricorrente. La proposta non è una decisione, ma un avvertimento qualificato. Il difensore deve valutare con il cliente se le ragioni esposte siano superabili: insistere per la decisione espone, in caso di esito conforme, alle sanzioni dell’art. 96 c.p.c., che il legislatore ha collegato a una valutazione legale tipica di abuso del processo. Il giudizio di conformità riguarda non solo l’esito ma anche le ragioni che lo sostengono.

Termine. Il termine di quaranta giorni decorre dalla comunicazione della proposta ed è soggetto alla sospensione feriale, salvo che la materia ne sia esclusa (per esempio nelle opposizioni esecutive): un errore di calcolo determina l’estinzione del giudizio.

Diritto transitorio sulla procura. Per le istanze soggette al testo anteriore al d.lgs. n. 164 del 2024, la mancanza di una nuova procura speciale comporta l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; il nuovo testo si applica quando il termine di quaranta giorni non era ancora scaduto al 26 novembre 2024. In caso di estinzione per difetto dell’istanza non vi è conformità alla proposta e non si applicano le sanzioni dell’art. 96 c.p.c.

Composizione del collegio. Il magistrato che ha formulato la proposta può far parte del collegio che decide e anche esserne relatore, senza che ciò comprometta l’imparzialità del giudice.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 10 aprile 2024, n. 9611: il presidente o il consigliere delegato che ha formulato la proposta può far parte del collegio che definisce il giudizio, ed esserne relatore, perché la proposta non ha funzione decisoria né valore di pronuncia definitiva; non ricorre l’incompatibilità degli artt. 51 e 52 c.p.c.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 22 settembre 2023, n. 27195: quando la Corte definisce il giudizio in conformità alla proposta deve applicare il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., poiché la norma contiene una valutazione legale tipica dei presupposti della condanna.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, ord. 13 ottobre 2023, n. 28540: la conformità tra proposta e decisione riguarda sia l’esito sia le ragioni; l’art. 380-bis c.p.c. codifica un’ipotesi di abuso del processo, con funzione dissuasiva di condotte rivelatesi prive di giustificazione.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 4 giugno 2025, n. 14986: la soppressione della nuova procura speciale si applica alle istanze per le quali, al 26 novembre 2024, il termine di quaranta giorni non era ancora scaduto; nei procedimenti soggetti al testo previgente, l’istanza priva di nuova procura comporta l’estinzione ai sensi dell’art. 391 c.p.c., senza conformità alla proposta.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 27 febbraio 2026, n. 4503: l’istanza di decisione depositata oltre i quaranta giorni dalla comunicazione della proposta è tardiva; in materia di opposizione esecutiva il termine non beneficia della sospensione feriale.

Rapporti con altre norme

L’art. 380-bis c.p.c. si coordina con l’art. 380-bis.1 c.p.c. (procedimento in camera di consiglio), con l’art. 391 c.p.c. (estinzione per rinuncia) e con l’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. (responsabilità aggravata). Le cause di inammissibilità e improcedibilità vanno lette alla luce degli artt. 360, 360-bis, 366 e 369 c.p.c.; la composizione del collegio richiama gli artt. 51 e 52 c.p.c. Per la sospensione feriale dei termini rileva la l. 7 ottobre 1969, n. 742; per il raddoppio del contributo unificato, l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.