Art. 386 c.p.c. Effetti della decisione sulla giurisdizione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La decisione sulla giurisdizione è determinata dall’oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.