Art. 388 c.p.c. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima.
La trasmissione può avvenire anche in via telematica.