Art. 388 c.p.c. Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima.
La trasmissione può avvenire anche in via telematica.

Testo in vigore dal 2 marzo 2006

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.