Art. 382 c.p.c. Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.

2. Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.

3. Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio.
Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.