Art. 171-ter c.p.c. Memorie integrative

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;(178)
3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.(171)(173)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizio

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 171-ter c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) e si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Esso costituisce uno dei cardini del nuovo processo ordinario di cognizione: le attività che, nel sistema previgente, si svolgevano dopo la prima udienza mediante le tre memorie dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. sono state anticipate alla fase che precede l’udienza di comparizione e trattazione. Lo scopo è consentire che il giudice arrivi alla prima udienza con il thema decidendum (l’oggetto della controversia, cioè domande ed eccezioni) e il thema probandum (i fatti da provare e i mezzi di prova) già definiti, così da poter provvedere subito sulle istanze istruttorie e rendere effettiva la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).

Il testo vigente reca l’annotazione del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cosiddetto correttivo), le cui disposizioni, salvo diversa previsione, valgono per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023. Il correttivo ha inciso anche sul coordinamento con le verifiche preliminari dell’art. 171-bis c.p.c., dal quale dipende la decorrenza dei termini.

Contenuto della disposizione

La norma prevede tre memorie, tutte da depositare a pena di decadenza e con termini computati a ritroso dall’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.

  • Prima memoria (almeno quaranta giorni prima dell’udienza): le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto o del terzo, nonché precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte. L’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta dalle difese contenute nella comparsa di risposta.
  • Seconda memoria (almeno venti giorni prima): replica alle domande ed eccezioni nuove o modificate, proposizione delle eccezioni che ne sono conseguenza, indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali.
  • Terza memoria (almeno dieci giorni prima): replica alle eccezioni nuove e indicazione della sola prova contraria.

La prima memoria è quindi la sede ultima della emendatio libelli, cioè la modifica della domanda che resta collegata alla medesima vicenda sostanziale; la seconda segna la preclusione istruttoria; la terza ha funzione esclusivamente difensiva. I termini decorrono dalla data dell’udienza fissata in citazione oppure da quella eventualmente differita dal giudice con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari dell’art. 171-bis c.p.c.

Profili applicativi

Il primo problema pratico è l’individuazione dell’udienza da cui computare i termini. Il rinvio d’ufficio dovuto al calendario del giudice (art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.) non sposta il riferimento; lo sposta invece il decreto con cui il giudice, nelle verifiche preliminari, differisce l’udienza. I termini operano per legge, senza assegnazione del giudice.

Gli errori più frequenti riguardano l’uso improprio delle memorie: modificare la domanda solo nella seconda memoria, dedurre nella terza le prove dirette che avrebbero dovuto essere indicate nella seconda, omettere del tutto il deposito confidando in una successiva conversione del rito o in una rimessione in termini. La decadenza è rilevabile e le prove tardive restano inutilizzabili; la rimessione in termini richiede una causa non imputabile e una tempestiva istanza.

Il convenuto costituito tardivamente perde le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio (art. 167 c.p.c.), ma conserva la facoltà di indicare prove e produrre documenti entro il secondo termine.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Tribunale di Bari, 14 gennaio 2025, n. 77: anche la semplice correzione della qualificazione della posizione del convenuto, riconducibile a emendatio libelli, deve essere compiuta entro la prima memoria; se introdotta solo con la seconda è tardiva e inammissibile.
  • Tribunale di Reggio Emilia, 12 febbraio 2025, n. 147: il decreto ex art. 171-bis c.p.c. che differisce la prima udienza fa decorrere per legge i termini dell’art. 171-ter c.p.c., senza bisogno di menzione o assegnazione espressa; la parte che non ha depositato le memorie non può ottenere, tramite la conversione nel rito semplificato, una sostanziale rimessione in termini.
  • Tribunale di Massa, 6 maggio 2025, n. 236: i termini decorrono automaticamente a ritroso dall’udienza indicata in citazione, salvo differimento disposto dal giudice ai sensi dell’art. 171-bis c.p.c.; il rinvio d’ufficio ex art. 168-bis, quarto comma, c.p.c. non rileva, e le memorie depositate fuori termine sono inammissibili. La stessa pronuncia esclude che la regola del correttivo D.Lgs. 164/2024, che lega la decorrenza dei termini al decreto ex art. 171-bis, terzo comma, c.p.c., operi quando l’udienza fissata in citazione precede l’entrata in vigore del correttivo.
  • Tribunale di Reggio Emilia, 21 marzo 2024, n. 377: in senso opposto a Massa sul rinvio d’ufficio, afferma incidentalmente, in materia di pignoramento presso terzi, che quando la prima udienza è rinviata d’ufficio i termini per le memorie dell’art. 171-ter c.p.c. si computano a ritroso dalla nuova data fissata dal giudice e non da quella indicata in citazione.
  • Tribunale di Roma, 21 ottobre 2025, n. 14623: la terza memoria serve unicamente alla prova contraria; le prove dirette a sostegno della domanda riconvenzionale vanno indicate entro il secondo termine, a pena di decadenza. Il convenuto tardivamente costituito può comunque produrre documenti e articolare prove entro la seconda memoria.
  • Cassazione civile, sez. III, 28 luglio 2025, n. 21739: con riferimento alla disciplina anteriore alla riforma, il convenuto può integrare la comparsa di risposta con un secondo atto, anche contenente domande riconvenzionali, finché non maturano le preclusioni dell’art. 167 c.p.c., salvo abuso; in caso di differimento dell’udienza disposto con decreto del giudice, il termine si computa sull’udienza differita e non su quella indicata in citazione.

Rapporti con altre norme

L’art. 171-ter c.p.c. si inserisce nella sequenza introdotta dalla riforma: l’art. 163 c.p.c. fissa il contenuto della citazione e i termini a comparire; l’art. 166 e l’art. 167 c.p.c. regolano la costituzione del convenuto e le relative preclusioni; l’art. 171-bis c.p.c. disciplina le verifiche preliminari e l’eventuale differimento dell’udienza, da cui dipende il computo delle memorie; l’art. 183 c.p.c. regola l’udienza di comparizione e trattazione, nella quale il giudice provvede sulle prove. Restano centrali l’art. 153, secondo comma, c.p.c. sulla rimessione in termini e l’art. 183-bis c.p.c. sul passaggio al rito semplificato, che non consente di recuperare decadenze maturate. Nel rito semplificato la stessa funzione è svolta dai termini dell’art. 281-duodecies c.p.c.