Art. 171-ter c.p.c. Memorie integrative
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:
1) almeno quaranta giorni prima dell’udienza di cui all’articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonché precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Con la stessa memoria l’attore può chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l’esigenza è sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
2) almeno venti giorni prima dell’udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande o delle eccezioni nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonché indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;(178)
3) almeno dieci giorni prima dell’udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.(171)(173)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (171)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizio
Aggiornamento (173)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 171-ter c.p.c. è stato introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) e si applica ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023. Esso costituisce uno dei cardini del nuovo processo ordinario di cognizione: le attività che, nel sistema previgente, si svolgevano dopo la prima udienza mediante le tre memorie dell’art. 183, sesto comma, c.p.c. sono state anticipate alla fase che precede l’udienza di comparizione e trattazione. Lo scopo è consentire che il giudice arrivi alla prima udienza con il thema decidendum (l’oggetto della controversia, cioè domande ed eccezioni) e il thema probandum (i fatti da provare e i mezzi di prova) già definiti, così da poter provvedere subito sulle istanze istruttorie e rendere effettiva la ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.).
Il testo vigente reca l’annotazione del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cosiddetto correttivo), le cui disposizioni, salvo diversa previsione, valgono per i procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023. Il correttivo ha inciso anche sul coordinamento con le verifiche preliminari dell’art. 171-bis c.p.c., dal quale dipende la decorrenza dei termini.
Contenuto della disposizione
La norma prevede tre memorie, tutte da depositare a pena di decadenza e con termini computati a ritroso dall’udienza di cui all’art. 183 c.p.c.
La prima memoria è quindi la sede ultima della emendatio libelli, cioè la modifica della domanda che resta collegata alla medesima vicenda sostanziale; la seconda segna la preclusione istruttoria; la terza ha funzione esclusivamente difensiva. I termini decorrono dalla data dell’udienza fissata in citazione oppure da quella eventualmente differita dal giudice con il decreto emesso all’esito delle verifiche preliminari dell’art. 171-bis c.p.c.
Profili applicativi
Il primo problema pratico è l’individuazione dell’udienza da cui computare i termini. Il rinvio d’ufficio dovuto al calendario del giudice (art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.) non sposta il riferimento; lo sposta invece il decreto con cui il giudice, nelle verifiche preliminari, differisce l’udienza. I termini operano per legge, senza assegnazione del giudice.
Gli errori più frequenti riguardano l’uso improprio delle memorie: modificare la domanda solo nella seconda memoria, dedurre nella terza le prove dirette che avrebbero dovuto essere indicate nella seconda, omettere del tutto il deposito confidando in una successiva conversione del rito o in una rimessione in termini. La decadenza è rilevabile e le prove tardive restano inutilizzabili; la rimessione in termini richiede una causa non imputabile e una tempestiva istanza.
Il convenuto costituito tardivamente perde le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio (art. 167 c.p.c.), ma conserva la facoltà di indicare prove e produrre documenti entro il secondo termine.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 171-ter c.p.c. si inserisce nella sequenza introdotta dalla riforma: l’art. 163 c.p.c. fissa il contenuto della citazione e i termini a comparire; l’art. 166 e l’art. 167 c.p.c. regolano la costituzione del convenuto e le relative preclusioni; l’art. 171-bis c.p.c. disciplina le verifiche preliminari e l’eventuale differimento dell’udienza, da cui dipende il computo delle memorie; l’art. 183 c.p.c. regola l’udienza di comparizione e trattazione, nella quale il giudice provvede sulle prove. Restano centrali l’art. 153, secondo comma, c.p.c. sulla rimessione in termini e l’art. 183-bis c.p.c. sul passaggio al rito semplificato, che non consente di recuperare decadenze maturate. Nel rito semplificato la stessa funzione è svolta dai termini dell’art. 281-duodecies c.p.c.