Art. 171-bis c.p.c. Verifiche preliminari
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Scaduto il termine di cui all’articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio.
2. Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.
3. Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell’udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d’ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all’articolo 171-ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.
4. Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell’articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l’udienza di cui all’articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
5. Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all’articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all’udienza fissata nell’atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.
6. (178)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 171-bis c.p.c. è una delle chiavi di volta del processo ordinario di cognizione riformato. Introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) e applicabile ai procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, colloca prima dell’udienza, e quindi fuori dall’udienza, le verifiche che in passato il giudice compiva alla prima comparizione: regolarità del contraddittorio, sanatoria dei vizi degli atti introduttivi e della costituzione, chiamata di terzi. La ratio è far giungere la causa alla prima udienza dell’art. 183 c.p.c. con il contraddittorio già integro e con il thema decidendum e probandum già definiti dalle memorie integrative dell’art. 171-ter c.p.c., così che quell’udienza possa essere davvero dedicata alla trattazione e all’ammissione delle prove.
L’articolo è stato interamente riformulato dal correttivo d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, con testo in vigore dal 26 novembre 2024, che ne ha chiarito il contenuto: indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio anche con riguardo alle condizioni di procedibilità, possibilità di disporre già in questa sede il passaggio al rito semplificato, decorrenza dei termini per le memorie integrative dalla pronuncia del decreto. Per l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 164 del 2024, le nuove regole si applicano, salvo diversa previsione, ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023.
Contenuto della disposizione
Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto (art. 166 c.p.c.) il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio. Gli esiti possibili sono due.
Se ritiene che per tutte le domande ricorrano i presupposti dell’art. 281-decies c.p.c. (fatti non controversi, prova documentale o di pronta soluzione, istruzione non complessa), il giudice dispone la prosecuzione nelle forme del rito semplificato, fissa l’udienza dell’art. 281-duodecies c.p.c. e assegna un termine perentorio per integrare gli atti. Il giudice provvede con decreto comunicato alle parti costituite; i termini dell’art. 171-ter c.p.c. decorrono dalla pronuncia del decreto e si calcolano a ritroso rispetto all’udienza fissata nella citazione o a quella fissata dal giudice.
Profili applicativi
Il decreto è l’atto con cui si cristallizzano molte preclusioni a carico del giudice. Il rilievo d’ufficio dell’incompetenza per materia, per valore e per territorio inderogabile deve, per l’art. 38, terzo comma, c.p.c., essere compiuto in modo espresso proprio nel decreto: un decreto che si limiti a confermare o differire l’udienza preclude il rilievo successivo. Analogamente, l’indicazione delle questioni rilevabili d’ufficio consente alle parti di prendere posizione nelle memorie integrative, nel rispetto del contraddittorio (art. 101, secondo comma, c.p.c.).
Il difensore deve vigilare sulla comunicazione del decreto e calcolare correttamente i termini delle memorie integrative, che decorrono dalla pronuncia del decreto e si computano sulla data di udienza confermata o differita. Questioni interpretative restano aperte nel caso in cui l’udienza indicata in citazione sia differita d’ufficio perché cade in un giorno in cui il giudice non tiene udienza (art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.) e il decreto si limiti a confermarla; il primo presidente della Cassazione ha ritenuto inammissibili, per difetto di grave difficoltà interpretativa, i rinvii pregiudiziali proposti su questo punto, lasciando la soluzione all’ordinaria dialettica dei gradi di giudizio.
Il decreto, di natura ordinatoria, non è autonomamente impugnabile; eventuali errori nella gestione delle verifiche preliminari si fanno valere con l’impugnazione della sentenza, quando abbiano inciso sul diritto di difesa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 171-bis c.p.c. si colloca tra l’art. 166 c.p.c., che fissa il termine di costituzione del convenuto, e l’art. 171-ter c.p.c. sulle memorie integrative, alle quali segue l’udienza dell’art. 183 c.p.c. Richiama le norme sui provvedimenti correttivi (artt. 102, 107, 164, 167, 182, 269, 271, 291 e 292 c.p.c.) e si raccorda con l’art. 38, terzo comma, c.p.c. sul rilievo dell’incompetenza e con l’art. 101, secondo comma, c.p.c. sulle questioni rilevabili d’ufficio. Il passaggio al rito semplificato rinvia agli artt. 281-decies e 281-duodecies c.p.c.; il differimento d’ufficio dell’udienza per indisponibilità del giudice resta regolato dall’art. 168-bis, quarto comma, c.p.c.